Cass. pen., sez. II, sentenza 18/08/2022, n. 31250
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: S OIANO nato a MACERATA il 10/06/1960 F LUCIANO nato a PORTO SAN GIORGIO il 28/12/1949 C GIORGIO nato a PORTO SAN GIORGIO il 10/04/1960 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 18/12/2020- dep. 7/01/2021, riformava la sentenza con la quale in data 8/02/2018 il TRIBUNALE di FERMO in composizione monocratica, nella persona della d.ssa B C, aveva condannato S O, F L e C G ciascuno a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa continuata e aggravata, e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, con la sospensione della pena, condizionata al pagamento della provvisionale in favore delle stesse. La condotta contestata riguardava, F e C rispettivamente quale presidente e vicepresidente, S quale consigliere del c.d.a. della s.r.l. Cooperativa Edilcoop Prisma, nell'avere adoperato artifici e raggiri consistiti nell'aver percepito i versamenti dei soci della cooperativa omettendone la contabilizzazione, per un totale di 2.482.268,30 euro, procurandosi, anche in virtù di altre anomalie contabili, il complessivo ingiusto profitto di 2.604.900,79 euro, in PORTO S. GIORGIO dal 2006 al 20/07/2010. La CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, precisava gli importi delle provvisionali e confermava la condanna per il risarcimento dei danni.
2. S, F e C propongono tutti e tre ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. S deduce come unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge e il difetto di motivazione, perché egli aveva assunto la carica di componente del c.d.a. di Edilcoop Prisma nel breve periodo fra il 2/10/2008 e il 29/07/2010, quando le condotte significative ai fini del presente giudizio erano già state realizzate. Non a caso la CORTE anconetana aveva descritto una sua "adesione morale" al meccanismo della truffa, non anche una partecipazione materiale.
3. F e C, sulla premessa che il ricorso riguarda i capi civili della sentenza di appello, deducono i seguenti motivi, per il tramite di un unico difensore: - come primo, la violazione dell'art. 606 cc. 1 lett. c) in relazione all'art. 178 lett. a), 179 e 33 cod. proc. pen. Rileva che con provvedimento del 21/07/2017 il Presidente del TRIBUNALE di FERMO aveva stabilito che, a partire dal 4/09/2017, nell'ambito della riassegnazione dei ruoli penali monocratici, la d.ssa B C avrebbe trattato solo i procedimenti provenienti da udienza preliminare, e non più quelli - pur se già assegnati - derivanti da citazione diretta, come è il presente, e dalla fine di settembre 2017 non era possibile derogare a tale disposizione. La trattazione del giudizio da parte della d.ssa B C sarebbe pertanto avvenuta in violazione della disposizione organizzativa di cui all'art. 7 ter dell'ordinamento giudiziario, e la relativa eccezione, oltre a essere stata sollevata con la memoria depositata in primo grado dalla difesa di S il 6/02/2018, allegando il decreto del Presidente del TRIBUNALE, era stata poi riversata nell'atto di appello proposto da F e C. Ciò avrebbe inciso sulla imparzialità e sulla terzietà del giudicante: andrebbe disal:tesa la valutazione della CORTE territoriale, che ha negato che la violazione denunciata costituisca nullità, poiché questa atterrebbe solo ai requisiti di cui al co. 1 dell'art. 33 del codice di rito, e non anche a quelli di cui al cc. 2, e ha a tal fine richiamato Cass. Sez. 1 n. 27055/2003 e Sez. 6 n. 27856/2005. Aggiunge che, quand'anche si intendesse far prevalere l'orientamento di legittimità contrario alla tesi sostenuta, sarebbe insuperabile la giurisprudenza formata in sede di Corte EDU, a proposito dei requisiti di capacità del giudice e della loro valutazione da operare in concreto: richiama in proposito la decisioni 27/01/2011 KRIVOSHAPKIN c. RUSSIA e 22/04/2004, CIANIETTI c. ITALIA, per concludere che il primo Giudice aveva definito la presente vicenda processuale attraverso un atto abnorme, perché privo dell'autorità per adottarlo;
come secondo, la violazione dell'art. 606 cc. 1 lett. b) e lett. c) in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. Censura la CORTE di APPELLO poiché, avendo ritenuto raggiunta la prova dell'ammanco, avrebbe confermato le richieste provenienti dalle parti civili, senza tenere conto delle contestazioni della difesa degli imputati sulla ricostruzione contabile del consulente del P.M.: quest'ultima sarebbe inattendibile, e quindi in concreto si sarebbe realizzata una sorta di inversione dell'onere della prova, anche quanto ai profili civilistici;
come terzo, la violazione dell'art. 606 co. lett. e) in relazione all'art. 539 co. 2 cod. proc. pen. quanto alla provvisionale, che sarebbe stata concessa in modo arbitrario, senza che sia stata raggiunta la prova dell'entità del danno, così violando il diritto di difesa degli imputati, e comunque in assenza di una quantificazione attendibile;
- come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost., per avere i Giudici del merito utilizzato la consulenza tecnica disposta dal P.M. senza il rispetto del contraddittorio durante le indagini preliminari.
4. Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per l'inammissibilità dei ricorsi. Le parti civili costituite, Edilcoop Prisma società cooperativa, e le altre, suddivi5e per gruppi, precisamente un gruppo formato da Dellisanti Ester Mariana, Properzi Roberto, Nepa Sabrina, Conti Cristina, Del Rosso Paolo, Cavallo Graziano, Cardinali Maria Grazia e Del Gatto Massimiliano, un altro formato da Capriotti Fabiola, Di Virgilio Andrea e Marcaccio Gervasio, un altro ancora formato da Pagliaccio Angela, Di Marzio Lucilla, Zucconi David e Piscopiello Antonio inviano conclusioni scritte e note spese (la prima per euro 3.000, ciascuno dei gruppi seguenti euro 6.030). F e C inviano una memoria in replica alle conclusioni del PROCURATORE GENERALE, e riprendono, precisandolo, quanto già esposto nei ricorsi. Analogo invio avviene da parte di S.
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 18/12/2020- dep. 7/01/2021, riformava la sentenza con la quale in data 8/02/2018 il TRIBUNALE di FERMO in composizione monocratica, nella persona della d.ssa B C, aveva condannato S O, F L e C G ciascuno a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa continuata e aggravata, e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, con la sospensione della pena, condizionata al pagamento della provvisionale in favore delle stesse. La condotta contestata riguardava, F e C rispettivamente quale presidente e vicepresidente, S quale consigliere del c.d.a. della s.r.l. Cooperativa Edilcoop Prisma, nell'avere adoperato artifici e raggiri consistiti nell'aver percepito i versamenti dei soci della cooperativa omettendone la contabilizzazione, per un totale di 2.482.268,30 euro, procurandosi, anche in virtù di altre anomalie contabili, il complessivo ingiusto profitto di 2.604.900,79 euro, in PORTO S. GIORGIO dal 2006 al 20/07/2010. La CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, precisava gli importi delle provvisionali e confermava la condanna per il risarcimento dei danni.
2. S, F e C propongono tutti e tre ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. S deduce come unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge e il difetto di motivazione, perché egli aveva assunto la carica di componente del c.d.a. di Edilcoop Prisma nel breve periodo fra il 2/10/2008 e il 29/07/2010, quando le condotte significative ai fini del presente giudizio erano già state realizzate. Non a caso la CORTE anconetana aveva descritto una sua "adesione morale" al meccanismo della truffa, non anche una partecipazione materiale.
3. F e C, sulla premessa che il ricorso riguarda i capi civili della sentenza di appello, deducono i seguenti motivi, per il tramite di un unico difensore: - come primo, la violazione dell'art. 606 cc. 1 lett. c) in relazione all'art. 178 lett. a), 179 e 33 cod. proc. pen. Rileva che con provvedimento del 21/07/2017 il Presidente del TRIBUNALE di FERMO aveva stabilito che, a partire dal 4/09/2017, nell'ambito della riassegnazione dei ruoli penali monocratici, la d.ssa B C avrebbe trattato solo i procedimenti provenienti da udienza preliminare, e non più quelli - pur se già assegnati - derivanti da citazione diretta, come è il presente, e dalla fine di settembre 2017 non era possibile derogare a tale disposizione. La trattazione del giudizio da parte della d.ssa B C sarebbe pertanto avvenuta in violazione della disposizione organizzativa di cui all'art. 7 ter dell'ordinamento giudiziario, e la relativa eccezione, oltre a essere stata sollevata con la memoria depositata in primo grado dalla difesa di S il 6/02/2018, allegando il decreto del Presidente del TRIBUNALE, era stata poi riversata nell'atto di appello proposto da F e C. Ciò avrebbe inciso sulla imparzialità e sulla terzietà del giudicante: andrebbe disal:tesa la valutazione della CORTE territoriale, che ha negato che la violazione denunciata costituisca nullità, poiché questa atterrebbe solo ai requisiti di cui al co. 1 dell'art. 33 del codice di rito, e non anche a quelli di cui al cc. 2, e ha a tal fine richiamato Cass. Sez. 1 n. 27055/2003 e Sez. 6 n. 27856/2005. Aggiunge che, quand'anche si intendesse far prevalere l'orientamento di legittimità contrario alla tesi sostenuta, sarebbe insuperabile la giurisprudenza formata in sede di Corte EDU, a proposito dei requisiti di capacità del giudice e della loro valutazione da operare in concreto: richiama in proposito la decisioni 27/01/2011 KRIVOSHAPKIN c. RUSSIA e 22/04/2004, CIANIETTI c. ITALIA, per concludere che il primo Giudice aveva definito la presente vicenda processuale attraverso un atto abnorme, perché privo dell'autorità per adottarlo;
come secondo, la violazione dell'art. 606 cc. 1 lett. b) e lett. c) in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. Censura la CORTE di APPELLO poiché, avendo ritenuto raggiunta la prova dell'ammanco, avrebbe confermato le richieste provenienti dalle parti civili, senza tenere conto delle contestazioni della difesa degli imputati sulla ricostruzione contabile del consulente del P.M.: quest'ultima sarebbe inattendibile, e quindi in concreto si sarebbe realizzata una sorta di inversione dell'onere della prova, anche quanto ai profili civilistici;
come terzo, la violazione dell'art. 606 co. lett. e) in relazione all'art. 539 co. 2 cod. proc. pen. quanto alla provvisionale, che sarebbe stata concessa in modo arbitrario, senza che sia stata raggiunta la prova dell'entità del danno, così violando il diritto di difesa degli imputati, e comunque in assenza di una quantificazione attendibile;
- come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost., per avere i Giudici del merito utilizzato la consulenza tecnica disposta dal P.M. senza il rispetto del contraddittorio durante le indagini preliminari.
4. Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per l'inammissibilità dei ricorsi. Le parti civili costituite, Edilcoop Prisma società cooperativa, e le altre, suddivi5e per gruppi, precisamente un gruppo formato da Dellisanti Ester Mariana, Properzi Roberto, Nepa Sabrina, Conti Cristina, Del Rosso Paolo, Cavallo Graziano, Cardinali Maria Grazia e Del Gatto Massimiliano, un altro formato da Capriotti Fabiola, Di Virgilio Andrea e Marcaccio Gervasio, un altro ancora formato da Pagliaccio Angela, Di Marzio Lucilla, Zucconi David e Piscopiello Antonio inviano conclusioni scritte e note spese (la prima per euro 3.000, ciascuno dei gruppi seguenti euro 6.030). F e C inviano una memoria in replica alle conclusioni del PROCURATORE GENERALE, e riprendono, precisandolo, quanto già esposto nei ricorsi. Analogo invio avviene da parte di S.
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