Cass. civ., sez. II, sentenza 19/11/2020, n. 26356
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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3536/2016 R.G. proposto da DONATO D'ANGELO, rappresentato e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. G C, con domicilio eletto in Roma, via Susa 1, presso lo studio dell'avv. I D D;— ricorrente — contro BARTOLOMEO D'ANGELO. MARIA D'ANGELO, ANGIOLINA D'ANGELO, LUCIA D'ANGELO, ANTONIETTA D'ANGELO, rappresentati e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. L D P, con domicilio eletto in Roma, via E. Tazzoli, presso lo studio dell'avv. L C, —conlroricorrenti- 2g K avverso la sentenza4lella Corte d'appello dell'Aquila, pubblicata il 7 rreree+3419fe 2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2020 dal Consigliere G T;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C M;o cv• uditi l'avv. eafafel-l-iì,( SU delega, per il ricorrente e l'avv. Restaino. Seiceig-i1-14, su delega, per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA La corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado intervenuta nel giudizio di divisione fra i fratelli D'Angelo, relativa ai beni relitti dei comuni genitori C G e D'Angelo Pasquale (causa iniziata dai fratelli contro D'Angelo Donato). La corte d'appello ha riconosciuto la proprietà comune, per titolo ereditario, fra i fratelli D'Angelo dell'intero fabbricato realizzato con il contributo pubblico destinato ai proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 1984 nella Regione Abbruzzo. In particolare, essa ha disatteso le contestazioni mosse dal convenuto D'Angelo Donato, il quale aveva rivendicato a sé la proprietà di uno dei piani del fabbricato, invocando le vicende della fase amministrativa di riconoscimento ed erogazione del contributo. La corte di merito, nel rigettare l'appello proposto da Donato D'Angelo contro la sentenza di primo grado, ha fatto applicazione del principio dell'accessione, argomentando che il fabbricato, seppure ricostruito in luogo diverso da quello in cui sorgeva il fabbricato danneggiato, era stato pur sempre edificato su suolo dei comuni danti causa dei fratelli D'Angelo. Nello stesso tempo la corte d'appello ha riconosciuto che il contributo di ricostruzione fu erogato esclusivamente in favore dei proprietari del fabbricato danneggiato dal sisma (quindi dei genitori delle parti in causa). disattendendo la diversa tesi del convenuto D'Angelo Donato fondata su un atto notorio nel quale il genitore D'Angelo Pasquale aveva affermato che il medesimo D'Angelo Donato era proprietario del fabbricato demolito. Secondo quanto sostenuto da D'Angelo Donato tale atto notorio era stato determinante al fine del conseguimento del contributo. Ciò posto la corte d'appello ha concluso che D'Angelo Donato non aveva neanche diritti da accampare per l'utilizzazione del contributo a beneficio dei genitori. La sentenza d'appello ha confermato la decisione di primo grado anche nella parte in cui il tribunale aveva operato la compensazione fra quanto dovuto a D'Angelo Donato per i miglioramenti apportati alla cosa comune e il controcredito degli altri verso di lui per l'uso esclusivo della stessa cosa comune. Il giudice d'appello, da un lato, ha negato che D'Angelo Donato potesse pretendere, per i miglioramenti, una liquidazione maggiore rispetto a quella ottenuta in primo grado, dall'altro, ha ritenuto che l'importo dovuto a D'Angelo Donato per tale titolo potesse ritenersi di identico importo a quello da lui dovuto ai coeredi in dipendenza dell'uso esclusivo del bene comune. La corte d'appello ha infine disatteso la censura dell'appellante sull'iter seguito nel giudizio di divisione. Essa ha riconosciuto che il tribunale, in presenza di contestazioni, aveva definito il giudizio divisorio con sentenza, in conformità a quanto dispone la legge per tale eventualità. Per la cassazione della sentenza D'Angelo Donato ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia «Errata inclusione nell'asse ereditario dell'unità abitativa assegnata al convenuto D'Angelo Donato - Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360. comma 1, n. 3, c.p.c., delle norme codicistiche in materia di accessione (art. 934 c.c.) e ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.)». La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d'appello ha riconosciuto la proprietà comune dell'intero edificio edificato con il contributo pubblico assegnato ai proprietari di edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1984 nella Regione Abruzzo. Si sostiene che le modalità di realizzazione del fabbricato (avvenuta non solo con l'intervento finanziario dello Stato, ma sotto la gestione diretta dell'opera da parte del Comune di San Valentino), seppure non giustificassero l'accessione invertita in favore della P.A., rendevano in ogni caso non operante l'accessione diretta ex art. 934 c.c. in favore dei proprietari del suolo, richiedendosi l'uso di strumenti diversi per trasferire il bene al privato. Secondo il ricorrente "uno di questi è sicuramente la determina con cui in forza dell'ordinanza ministeriale 905/FPC/ZA) è stato consegnato al convenuto, quale abitante del fabbricato danneggiato dal sisma del maggio 1984, il piano terra dell'immobile ricostruito ex novo". Consegue che gli attori, in applicazione dell'art. 2697 c.c., al fine di rivendicare la proprietà comune, a titolo ereditario, del fabbricato ricostruito in luogo di quello demolito, avrebbero dovuto fornire una prova specifica riferita all'acquisto del nuovo fabbricato. Il secondo motivo denuncia «Mancato riconoscimento, in capo al convenuto, della titolarità del contributo statale erogato per la ricostruzione del fabbricato da lui abitato, danneggiato dal sisma del 7/11 maggio 1984 - Violazione e falsa applicazione, in riferimento all'art. 360, comma 1. n. 3 c.p.c., dell'art. 6, commi 1 e 2, dell'ordinanza ministeriale 905/FPC/ZA del 12/02/1987». La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che beneficiari del contributo fossero stati i soli proprietari del fabbricato irrimediabilmente danneggiato, mentre eli atti di causa imponevano di riconoscere che il medesimo contributo, almeno in parte, fu erogato a Donato D'angelo. La corte d'appello non ha tenuto conto: a) che il fabbricato demolito non era intestato ai genitori, ma a terzi, tant'è vero che D'Angelo Pasquale, nel trasferire il bene al coniuge con la donazione del maggio 1992, si era affermato proprietario per usucapione;b) che l'istanza per la ricostruzione del fabbricato fu presentata congiuntamente dal padre e dal figlio, attuale ricorrente;c) che la pratica ebbe esito positivo solo grazie all'atto notorio a suo tempo presentato dal de cuius, nel quale si affermava che il fabbricato poi demolito, di proprietà del ricorrente D'Angelo Donato, era dal medesimo abitato.
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