Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/09/2018, n. 21926

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/09/2018, n. 21926
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21926
Data del deposito : 7 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17238-2015 proposto da: SCAVONE ATONIO FABIO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, via Portuense n. 104, presso la sig.ra ATONIA DE AGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati GUIDO CORSO e AGATINO CARIOLA;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTATE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, via Baiamonti n. 25;

- controricorrente -

nonché

contro

LAZA MAURIZIO LETTERIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 114/2015 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIAA - depositata il 28/04/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere B V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato A C.

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 114/A/2015, depositata il 28 aprile 2015, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, per quanto qui ancora interessa, ha rigettato l'appello di A F M S contro la sentenza di primo grado che, in integrale accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale, lo aveva condannato, in qualità di direttore generale della A.U.S.L. n. 3 (ora Azienda sanitaria provinciale di Catania), al pagamento di C. 371.941,63, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali scaturiti da conferimenti di incarichi professionali a soggetti esterni all'Amministrazione.

1.2. Il giudice d'appello, in particolare e in sintesi, ha ritenuto che: a) non vi erano i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 295 Ric. 2015 n. 17238 sez. SU - ud. 13-02-2018 -2- cod. proc. civ., la sospensione del giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo penale pendente a carico dello Scavone per abuso d'ufficio (nell'ambito del quale era intervenuta sentenza di primo grado di assoluzione perché il fatto non costituisce reato), data l'autonomia del giudizio in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale e dovendosi escludere la violazione del principio del ne bis in idem;
b) non vi era alcun difetto di giurisdizione del giudice contabile per aver sindacato nel merito scelte discrezionali, in violazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, essendosi il giudice di primo grado limitato a verificare se i comportamenti tenuti e i provvedimenti emessi dallo Scavone fossero o meno conformi alle norme vigenti in materia, nonché ai fondamentali canoni di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia, costituenti veri e propri limiti legali dell'azione amministrativa;
c) dall'esame della documentazione relativa ai singoli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti nel 2006, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, a Salvatore Rodonò, Sebastiano Russo e Cosimo Rosselli in qualità di esperti esterni, risultavano violati i consolidati principi secondo i quali 1) la P.A. deve operare avvalendosi ordinariamente del personale in servizio;
2) soltanto nel caso in cui debba soddisfare specifiche e temporanee esigenze cui non possa assolutamente far fronte con il proprio personale, può far ricorso ad esperti esterni di provata competenza;
3) il compenso non può essere determinato in maniera arbitraria ma va rapportato a specifici e documentati parametri.
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