Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/02/2018, n. 04306
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seguente ORDINANZA nul rieerDe ,A53t-201A proppEtp dà: - PAVIA GRG, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato M I;- ricorrente -controCONDOMINIO DI VIA BIGLIA 2 GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato A k - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1160/2013 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 18/10/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. A O. Rilevato che : è stata impugnata da Pavia diorg io la sentenza n. 1160/2013 della Corte di Appello di Genova con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso del Condominio intimato, che ha proposto ricorso incidentale basato su due ordini di motivi. La Corte distrettuale, con la decisione oggi gravata innanzi a questa Corte, in parziale riforma della sentenza inter partes in data 23 ottobre 2008 del Iribunale di Genova ed in parziale- accoglimento dell'appello del Condominio stesso, condannava il Pavia al pagamento in favore del medesimo Condominio della somma di C 19.865,10. In precedenza - va specificato, per completezza- il Tribunale del capoluogo ligure, a seguito di opposizione del P G, aveva revocato il D.I. del 30 novembre 2004, con cui - su ricorso del Condominio- era stato ingiunto il pagamento della somma di C 23.812,07 a titolo di dovute spese condominiali arretrate. In particolare va evidenziato che il Tribunale di prima istanza aveva accolto l'opposizione a D.I. per difetto della delibera di spesa ( riapprovazione di consuntivo e non delibera ad hoc) nel mentre la Corte di Appello genovese - per effetto dì nuova documentazione prodotta dal Condominio- aveva condannato, 'in parte, il condomino moroso. Le parti in causa hanno deposito memorie. Il P.G. ha, come da atti, rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delíe questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Considerato che : 1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., per errata ammissibilità in secondo grado dei documenti non prodotti nel giudizio di primo grado. Si deduce la pretesa mancanza del necessario requisito di indispensabilità dei predetti ammessi documenti, in particolare deducendo la mancata prova dell'incolpevole ritardo nella produzione. La Corte distrettuale, con propria congrua e logica valutazione , ha ritenuto di ammettere i predetti documenti valutando la loro assoluta indispensabilità per l'influenza causale incisiva", rifacendosi -per di più (a pag. 10)- ad una serie di principi di questa Corte non contrastati in ricorso. Infatti, parte ricorrente -pur denunciando la violazione o falsa applicazione di legge- non ha svolto, come doveva, specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perché determinate affermazioni in diritto della sentenza impugnata siano in contrasto con norme regolatrici ed i citati principi giurisprudenziali cui la gravata decisione si è conformata ( cfr., ex plurimis : Cass. n. 635/2015). In ogni caso, come evidenziato dal P.G., va confermato l'orientamento, in punto, ribadito proprio di recente dalle S.U. di questa Corte ( sent. n. 10790/2017), secondo cui "nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., nel testo (applicabile in ipotesi) previgente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza", così come nella fattispecie. Il motivo, in quanto infondato, va dunque respinto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo. Il motivo, di non immediata e semplice intelligibilità, deduce , in realtà, non un "omesso esame", ma una omessa pronuncia su un appello incidentale relativo alla compensazione delle spese di lite in primo grado. Senonchè, nella fattispecie, non vi è stata -invero- alcuna omessa pronuncia, ma piuttosto un assorbimento dell'appello incidentale a fronte dell'accoglimento parziale dell'appello principale e col conseguente effetto di una nuova regolamentazione complessiva delle spese di lite da parte della Corte territoriale (con pronunzia di compensazione integrale per entrambi i gradi del giudiizio). Il motivo è, quindi, infondato e va rigettato. 3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'art. 1135 c.c. e dell'art. 63 d.att. c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Il motivo ripropone innanzi a questa Corte la problematica della questione della "rideliberaZione delle spese ", in particolare con riguardo ai residui passivi, in relazione ai quali un tal genere di "rideliberazione" non sarebbe idonea a costituire prova del credito. Viceversa il Condominio de quo contesta la soluzione di inidoneità della Corte distrettuale ritenendo che, ai sensi delle norme invocate col motivo qui in esame, vi sia comunque attribuzione di valore prescrittivo al consuntivo approvato dall'assemblea condominiale senza distinzione alcuna fra debiti dell'anno di esercizio in corso e debiti preg ressi. La questione è, nella sostanza, quella del valore probatorio attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di bilancio condominiale, di debiti pregressi dei condomini : tale specifico riconoscimento è -in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino- riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore condominio in proprio favore, quindi, come tale non utilizzabile a proprio favore dal condominio stesso. Nella concreta fattispecie in esame, mancando ogni opportuna allegazione circa la partecipazione del Pavia all'assemblea di riapprovazione del bilancio con indicazione dei debito pregressi, deve ritenersi non sussistente la necessaria partecipazione ed il riconoscimento da parte del singolo condominio dei medesimi debiti. Da tutto ciò deriva l'infondatezza del motivo in esame. 4.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale (subordinato al mancato accoglimento del precedente primo motivo) si prospetta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost. e 1193 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.. Il motivo, inammissibile quanto alla censura di cui all'invocato vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. (che impone l'allegazione di un determinato fatto specifico e decisivo) è, altresì, infondato quanto alla prospettato vizio, pure prospettato, di violazione di legge ex n. 3 della medesima norma processuale appena innanzi citata. Il vizio denunciato ai sensi della richiamata norma si fonderebbe sulla valutazione di pretesi "pagamenti effettuati dal condomino...e riconosciuti da Condominio...." (p. 20 controricorso).La censura, in punto, si appalesa del tutto apodittica e sfornita di adeguato ed idoneo fondamento. Il motivo, nel suo complesso, non può -quindi- essere accolto. 5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto vanno , dunque, rigettati, sia il ricorso principale che quello incidentale. 6.- Data la reciproca soccombenza vanno compensate le spese del giudizio. 7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. h. 115/2002.
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