Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2021, n. 13918
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la seguente SENTENZA sul ricorso 12954-2015 prcposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI 2021 GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, 500 CALIULO, SERGIO PREDEN;- ricorrente -contro SMONELLI GIANCARLA;- intimata - avverso la sentenza n. 389/2014 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 21/11/2014 R.G.N. 1141/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. D C;udito il P.M. in personE del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato SERGIO PFEDEN. R. G. N. 12954/2015 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 889 del 2014, la Corte d'appello di Torino ha accolto i'impugnazione proposta da G S avverso la sentenza dei Tribunale di Verbania di rigetto della sua domanda di accertamento della irripetibilità delle somme che l'INPS aveva chiesto in restituzione a seguito del ricalcolo della pensione di vecchiaia integrata al minimo di cui l'interessata fruiva, determinato dalla concorrente fruizione anche di una pensione estera diretta, denunciata dalla pensionata come pensione estera di reversibilità. 2. Ad avviso della Corte d'appello, accertato che la S fruiva di pensione estera diretta e non di reversibilità di talché effettivamente si era determinata l'indebita erogazione prospettata dall'Inps, andava comunque applicato il disposto dell'art. 13, comma 2, I. n. 412 del 1991 che consente il recupero dell'indebito nel rispetto del termine di un anno successivo alla data della verifica annuale delle situazioni reddituali. 3. Precisava la Corte che l'erronea dichiarazione reddituale da parte della S, con l'indicazione di fruire di una pensione estera di reversibilità anziché di una diretta, era avvenuta sino al 11 luglio 2006 con riferimento all'anno 2006, mentre l'INPS si era limitato, il 23 dicembre 2008, a comunicare alla parte che erano state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, rinviando ad una successiva comunicazione le informazioni sulle modalità di recupero o su eventuali sanatorie;solo il successivo 22 giugno 2010 l'Inps aveva comunicato che il recupero sarebbe avvenuto in 36 rate mensili. 4. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo. 5. Giancarla S non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISONE 6. Con l'unico motivo, l'INPS deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 13, comma 2, I. n. 412 del 1991 ed in particolare osserva che la ratio della disposizione impone di ritenere sufficiente, al fine del rispetto del termine di un anno successivo alla verifica della situazione reddituale, la sola y- R. G. N. 12954/2015 comunicazione dell'accertamento dell'indebita erogazione senza che sia necessario che si compia anche il materiale recupero delle somme erogate indebitamente.
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