Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14591
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO AO nato a [...] il [...] DE AN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG in data 9.02.2023, nella persona del dottj Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 29.12.2022, il GIP/Tribunale di Nocera Inferiore ha di- chiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta in data 9.12.2022 nell'interesse di NO AM e DE AN avverso il decreto pe- nale di condanna n. 240/2021, emesso in data 5.06.2021. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono ricorso per cassazione tramite il proprio comune difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicate.
2.1. Deducono, con tale unico, articolato, motivo di ricorso, il vizio di vio- lazione di legge in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., agli artt. 461, c.p.p. e 7 I. 890 del 1982, come modificato dalla I. n. 205 del 2017, a decorrere dal 10 gennaio 2018. In sintesi, la difesa dei ricorrenti, dopo aver ricostruito la cronologia delle notifiche, sostiene che la ricostruzione operata dal giudice sarebbe erronea. In particolare, quanto ad AT, la notifica è stata ritenuta corretta per essere stato notificato l'atto il 3.11.2022 al medesimo a me2:zo posta presso il domicilio dichiarato e ricevuta dal persona dichiaratasi al suo servizio, ossia il fra- tello IU, tuttavia dimenticando che è richiesta per legge, ai fini del perfe- zionamento della notifica a mezzo posta, effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinataria la ricezione della c.d. raccomandata informativa o qualsiasi comunicazione di avvenuta notifica ex art. 7, I. 890 del 1982, racco- mandata informativa che non risulta mai essere stata inviata all'AT. Quanto alla SC, l'errore in cui è incorso il giudice sarebbe un errore di calcolo per quanto attiene al perfezionamento della notifica. In particolare, richia- mata la ricostruzione cronologica del procedimento di notificazione, sostiene la difesa che alla data del 24.11.2022, ove si volesse considerare la data di invio della seconda raccomandata il 14.11.2022, cui vanno aggiunti i 10 gg. di vacatio previsti, decorrerebbe il termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, con la conseguenza che detto termine scadeva il 9.12.2022, ossia il giorno del deposito dell'atto di opposizione. Laddove, diversamente, si volesse considerare la data di ritiro della raccomandata avvenuta il 24.11.2022, a tale data dovevano essere