Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2017, n. 964

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In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di un radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia, sicchè non è affetta da tale vizio la pronuncia con la quale il giudice amministrativo, facendo applicazione della sanzione stabilita dall’art. 40 del d.lgs. n. 104 del 2010, nonché dell'art. 3, comma 2, del medesimo d.lgs., abbia dichiarato l’inammissibilità dell'atto d’appello per violazione dei doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2017, n. 964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 964
Data del deposito : 17 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

E T N 1.9 64/ 1 7 E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Elettorele IN NOME DEL POPOLO ITALIANO rifiuto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giurisdizione SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 5816/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 964 - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Rep. Presidente Sezione Dott. STEFANO SCHIRO' - Ud. 20/12/2016 Presidente Sezione PU Dott. AN AMOROSO _ Dott. ON DIDONE Presidente Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI Presidente Sezione - Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere Consigliere - Dott. ENRICA D'ON Dott. ON MANNA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5816-2016 proposto da: AL RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2016 IU FERRARI, 12, presso lo studio dell''avvocato 805 rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO MONTOZZI, VALERIO ZICARO e AURELIA ZICARO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D'ACRI MAURO, MUGGIA 331 presso l'avvocato IU COSCO (Studio legale Labate), rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO GUALTIERI e DEMETRIO VERBARO, giusta procura a margine del controricorso;
AT OM NA, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO DATTOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE POLIMENI, per delega in calce al controricorso;
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, 12, domiciliata in ROMA, VIA SABOTINOelettivamente presso lo studio dell'avvocato ZI UN, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO MANNA e FRANCESCHINA TALARICO, per delega a margine del controricorso;
controricorrenti - nonchè

contro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, UFFICIO CENTRALE REGIONALE, NE IU, NO RE, ET IU, LO AN, UA OM, VA UR, CA CO, IC NC ON, D'ST CO, DO SI, EN IU, ND IU, ZI IU, IUGUCCIONE CA, IR OL, MANGIALAVORI MA NC, AB IC, RI IU, LE CO, RA AN, VI RI GE, RS ST, PA NC, OM ST, RN AR, SC ON, SC AN,FL, AN GI, IN OM, RO LI GIANCA;
- intimati avverso la sentenza n. 5400/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
uditi gli Avvocati AURELIA ZICARO, VALERIO ZICARO, ALFREDO GUALTIERI, ZI UN per delega dell'Avvocato MASSIMILIANO MANNA e NATALE POLIMENI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. l'inammissibilitàRICCARDO FUZIO, che ha concluso per del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 19 gennaio 2015, AR IU proponeva ricorso per ottenere l'annullamento del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale per le elezioni regionali della RI, nella parte in cui non comprendeva il ricorrente tra gli eletti. Quest'ultimo lamentava l'erroneità del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Regionale nella parte in cui gli Uffici Centrali Circoscrizionali, nella determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge n. 108/68, non avevano tenuto conto dei voti espressi in favore delle liste provinciali che non avevano superato la soglia di sbarramento del 4%. In particolare, deduceva che la non utilizzazione dei voti attribuiti ai soli candidati a Presidente (liste regionali) ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale avrebbe determinato l'effetto per cui le liste di maggioranza avrebbero acquisito un numero di seggi superiore al dovuto che, secondo quanto ritenuto da controparte doveva essere di 24 seggi, con la conseguenza che doveva scattare il premio di maggioranza di nove seggi alle liste collegate alla lista regionale vincente, ex art. 15, co. 13, n. 4 della legge n. 108/68, come modificata dalla 1.r. n. 4/2010, anziché di quattro (come è effettivamente avvenuto in forza dell'art. 15, co. 13, n. 3 della medesima legge, come modificata). Si costituiva l'Ente Regione contestando, integralmente, il contenuto del ricorso proposto. Proponeva intervento ad adiuvandum il partito "ITALIA DEI VALORI", in persona del Tesoriere nazionale e l'Avv. Giancarlo Scarpelli, in qualità di Commissario Provinciale di Cosenza del medesimo partito, nonché in qualità di elettore

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