Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 06717

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 06717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06717
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. M A F, nato a Crotone il 08/12/1951 2. C G, nato a Chiaramonte Gulfi il 01/08/1952 avverso la sentenza del 11/01/2022 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere C C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il gennaio 2022 il Tribunale di Messina ha condannato A F M e G C alla pena, sospesa, di euro 1032 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, attesa la contravvenzione alle prescrizioni contenute nel decreto autorizzativo regionale n. 890/02, quanto all'indebita predisposizione - nella struttura sanitaria di loro riferimento - di un ambulatorio, nonché all'omessa realizzazione di un locale atto ad effettuare terapie di gruppo.

2. Avverso la predetta decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione di cui all'art.521 cod. proc. pen., dal momento che il Tribunale aveva evidenziato in sentenza elementi fattuali, ricavati dalle dichiarazioni dibattimentali, che avrebbero dovuto legittimare l'iniziativa del Pubblico ministero a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., mentre doveva rilevarsi la nullità della sentenza a norma dell'art. 522 cod. proc. pen.. 2.2. Col secondo motivo è stato osservato che il M era al contempo amministratore delegato e legale rappresentante della Casa di Cura s.r.I., mentre il coimputato rivestiva il ruolo di direttore sanitario. Quanto all'elemento soggettivo, gli imputati avevano probabilmente confidato nelle autorizzazioni del responsabile dell'Ufficio tecnico, mentre la sentenza impugnata aveva fatto ricorso solamente a criteri deduttivi e probabilistici per giungere all'affermazione di responsabilità.
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