Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/01/2019, n. 02331
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ato la seguente Ud. 04/04/2018 ORDINANZA CC sul ricorso 22277-2016 proposto da: ITALIMPEX SRL , in persona del suo amministratore unico e legale rappreseNtante, sig. F I, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 34, presso lo studio dell'avvocato A A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO RIGHETTI, LUCIO RAVERA giusta procura in calce al ricorso;2018 - ricorrente - 1060 contro LANAFLEX SRL ;- intimata - avverso la sentenza n. 333/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/03/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. S G G;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. A C che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;FATTI DI CAUSA 1. La società Italimpex S.r.l. ricorre, sulla base di un unico articolato motivo, per la cassazione della sentenza n. 333/16 del 24 marzo 2016, della Corte di Appello di Genova, che - rigettando il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 4262/11 del 25 novembre 2011 del Tribunale di Genova - ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'autorità giudiziaria della Repubblica Popolare Cinese, condannando l'odierna ricorrente a rifondere alla società Lanaflex S.r.l. le spese di ambo i gradi di giudizio. 2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di essere stata incaricata dalla società Lanaflex - operando, da svariati anni, nel campo dei trasporti e delle spedizioni marittime - di effettuare lo sdoganamento, nel porto di Genova, di due colli provenienti dalla Cina. Riferisce, altresì, di avere dato tempestivo avviso alla Lanaflex dell'arrivo della merce, invitandola a provvedere al pagamento dell'anticipo fondi, già precedentemente richiesto, per l'importo di C 823,27. Non avendo, tuttavia, questa provveduto né al pagamento richiesto, né al ritiro della merce, l'odierna ricorrente assume di aver dovuto introdurre la merce in magazzino, incorrendo, così, in una spesa imprevista, pari a C 9.088,00. Su tale presupposto, pertanto, la società Italimpex adiva l'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento della somma suddetta, ovvero di quella diversa accertata all'esito del giudizio. Costituitasi in giudizio, Lanaflex eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello cinese, nonché, in subordine, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e/o di legittimazione passiva di essa convenuta, e comunque l'avvenuta prescrizione del diritto azionato. Nel merito, invece, deduceva l'inadempimento di parte attrice, tanto da esperire nei suoi confronti domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ammontante ad C 736,98, pari al costo della merce pagata e non goduta. Il Tribunale di Genova respingeva entrambe le domande, ritenendo, in particolare, non fondata quella proposta dall'attrice, giacché essa, a suo dire, non aveva fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio ed in relazione al quale aveva svolto domanda di risarcimento dei danni ex art. 1219 cod. civ. Proposto gravame da Italimpex, la corte Ligure, essendo stata riproposta da Lanaflex, con appello incidentale, l'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva la stessa, ritenendo sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria della Repubblica Popolare Cinese. A tale esito, il giudice di appello perveniva sul rilievo che risultava "dall'annotazione contenuta nella polizza di carico e dalle ammissioni fatte dalla stessa Italimpex sia nella lettera inviata a Lanaflex il 28 aprile 2006, che negli atti del giudizio, che essa svolse per il trasporto in esame il ruolo di agente del vettore marittimo, incaricato delle operazioni di sdoganamento e consegna della merce al momento del suo arrivo al porto di destinazione". Su tali basi, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'odierna ricorrente fosse "obbligata alle condizioni stabilite nella polizza di carico, che indicavano quale porto di consegna della merce quello di Ravenna, non quello di Genova", donde, allora, l'inadempimento di Italimpex, la quale, "pur consapevole che la merce avrebbe dovuto arrivare a Ravenna e non a Genova, cerco di bypassare l'ostacolo sollecitando Lanaflex a ritirarla senza mai offrirle di consegnarla al porto pattuito per lo sbarco, ciò che giustifica la condotta di Lanaflex che non si attivò per ritirare la merce presso il porto di Genova". Peraltro, avendo l'odierna ricorrente, a giudizio della Corte genovese, operato quale mandataria del vettore, era obbligata a rispettare le condizioni della polizza, sicché risulterebbe "operante nei suoi confronti la clausola di deroga alla giurisdizione italiana contenuta nell'art. 3 della polizza, che indicava quale giudice competente per tutte le controversie l'autorità giudiziaria cinese, clausola che in ogni caso, nel trasporto su polizza di carico, deve ritenersi operante nei confronti di chiunque in forza della polizza agisca, a prescindere dal fatto che essa sia stata espressamente accettata".
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