Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/1971, n. 3696

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Per aversi rinuncia occorre la sicurezza di cio che spetta e che consapevolmente vi si rinunci. Pertanto la rinuncia del lavoratore presuppone, per la sua validita ed efficacia, che questi abbia la errata rappresentazione dei diritti di credito di sua spettanza, sia perfettamente consapevole che nulla ne infici la piena legittimita e cio nonostante, volontariamente intenda privarsi, a vantaggio del proprio datore di lavoro, della totale o parziale realizzazione delle sue ragioni creditorie, specificamente determinate o almeno determinabili oggettivamente. ( V 3994'68, mass n 337572).*

A norma dell'art 2697 cod civ ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. L'attore, pertanto, deve provare i fatti posti a fondamento delle sue domande, mentre il convenuto, qualora eccepisca la inefficacia di tali fatti, ovvero la modificazione e la Estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quale si fonda l'eccezione. ( Conf 2443'69, mass n 341950; 269'69, mass n 338246).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/1971, n. 3696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3696
Data del deposito : 20 dicembre 1971

Testo completo

A norma dell'art 2697 cod civ ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche
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