Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 37137

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 37137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37137
Data del deposito : 22 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CATTER MICHAEL nato a BASSANO DEL GRAPPA il 19/12/1984 MAYOR TERES nato a CITTADELLA il 04/07/1981 avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P VOLA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. C M e M T ricorrono avverso la sentenza in data 18/2/2019 della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 18/4/2018 del G.i.p. del Tribunale di Padova, riducendo la pena loro inflitta per i reati ritenuti in continuazione di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, nonché per varie ipotesi di rapina aggravate, di furto aggravato e di lesione. Deducono:

1.1. C M.1.1.1. "Contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) con specifico riferimento alla ripetizione della perizia fonica disposta dal G.u.p. di primo grado e mancanza totale di motivazione in relazione alla richiesta ex art. 603, cc. 1 e 3 c.p.p. di ascoltare, quantomeno, il perito in contraddittorio con il consulente di parte (...) già nominato nel corso del giudizio di primo grado». Con il primo motivo vengono illustrate le ragioni che avevano indotto la difesa a condizionare la richiesta di giudizio abbreviato all'espletamento di una perizia fonica. Vengono quindi censurate sotto il profilo della contraddittorietà le motivazioni del giudice di primo grado e della Corte di appello che, pur ritenendo nulli i risultati della disposta perizia fonica, hanno egualmente ricavato elementi di responsabilità a carico di C dalle intercettazioni telefoniche oggetto della stessa perizia. Con specifico riguardo alla sentenza della Corte di appello ci si duole della sostanziale mancanza della motivazione, sia con riguardo ai motivi di gravame intesi a evidenziare le contraddizioni esistenti nella sentenza di primo grado, sia in riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, commi 1 e 3, cod.proc.pen.. 1.1.2. "Mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cpp con riferimento ai capi da A) a H) della rubrica, in relazione al disposto di cui all'art. 530, cod.proc.pen." Con il secondo motivo la difesa si duole dell'omessa indicazione di elementi di valutazione individualizzanti nei confronti di C in riferimento al delitto di associazione a delinquere contestato al capo A), al cui riguardo non si riscontrano riferimenti al ruolo rivestito dal ricorrente o elementi da cui poter evincere la sua partecipazione, nonostante le specifiche doglianze esposte sul punto con l'atto di appello. Il vizio di omessa motivazione viene denunciato anche con riguardo ai fatti contestati dal capo B) al capo H), in relazione ai quali la difesa aveva esposto delle censure nell'atto di appello che non sono state confutate nella sentenza impugnata, ove si rintraccia soltanto un generico richiamo a quanto evidenziato in precedenza con riferimento generico a servizi di OCP, intercettazioni ambientali e riscontri ritenuti oggettivi come gli aspetti somatici e fisici riferiti dal testimone del fatto di cui al capo F). Con riguardo al capo B) si assume l'assenza di prova, l'illogicità del ragionamento adottato dalla Corte di merito per ritenere la responsabilità per la rapina qui contestata, la mancata confutazione degli argomenti spesi con il gravame, e la conseguente carenza di motivazione, per la conseguente sottrazione al confronto con i rilievi esposti nell'atto di appello.

1.2. M T. 1.2.1. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.". Con l'unico motivo di ricorso, la difesa -dopo avere brevemente richiamato i contenuti della sentenza di primo grado e dell'atto di appello- denuncia il vizio di omessa motivazione, assumendosi che il giudice di secondo grado non ha argomentato sulle ragioni per cui non era possibile addivenire a una sentenza assolutoria, a fronte della presenza di elementi meramente indiziari per alcuni reati o addirittura assenti per altri. Con riguardo al reato associativo viene evidenziata la presenza di un'affectio legata alla comune appartenenza dei coimputati all'etnia Sinti, del tutto svincolata da un sentimento di affiliazione a un sodalizio criminale. Con riguardo ai reati-fine sì ribadisce l'assenza di prova e, per alcuni capi, finanche l'assenza di indizi, con la conseguente apparenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di C M è inammissibile perché manifestamente
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