Cass. civ., sez. II, sentenza 08/11/2024, n. 28863
Sentenza
8 novembre 2024
Sentenza
8 novembre 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In tema di compensi dei notai, lo svolgimento di prestazioni professionali non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica notarile legittima, ex artt. 34 del D.M. 30.11.1980 e 2233 c.c., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, purché diverse da quelle indispensabili per la formazione e la validità del rogito, le quali non danno diritto ad un compenso supplementare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva sanzionato disciplinarmente il notaio per aver ripetutamente riscosso somme non dovute per atti costitutivi di s.r.l.s da lui rogati e per i quali l'art. 3 comma 3 del d.l. n.1 del 2012, conv. con modif. nella l. n.27 del 2012, prevede la gratuità del ministero notarile).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 27351/2021 Numero sezionale 2619/2024 Numero di raccolta generale 28863/2024 Data pubblicazione 08/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE PROFESSIONISTI FELICE MANNA Presidente Ud.03/10/2024 CC VINCENZO PICARO Relatore MAURO CRISCUOLO Consigliere ANTONIO MONDINI Consigliere VALERIA PIRARI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27351/2021 R.G. proposto da: OR EF, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA ([...]), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati GIANFRANCO MAGNABOSCO ([...]) e MARCO DE CRISTOFARO ([...]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente-
contro
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA, in persona del Presidente Francesca Boschetto, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE Numero registro generale 27351/2021 Numero sezionale 2619/2024 Numero di raccolta generale 28863/2024 CRISTOFORO N. 40, presso lo studio dell'avvocato AGNESE Data pubblicazione 08/11/2024 MI ([...]), rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO MOSCATELLI ([...]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso l'ORDINANZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1800/2020 depositata il 16.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO.
FATTI DI CAUSA
Su impulso del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, che nell'ambito di un'ispezione sugli atti ricevuti dal notaio di Thiene (VI) ST OR negli anni 2016 e 2017, aveva acquisito dal suddetto notaio le fatture dallo stesso emesse per gli atti costitutivi da lui rogati di società a responsabilità limitata semplificate (SRLS) nel 2016 e 2017, per i quali l'art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 24.3.2012 n.27, prevedeva la gratuità del ministero notarile, veniva aperto a carico del notaio ST OR un procedimento disciplinare per violazione dell'art. 147 lettera a) della L. n. 89/1913 (legge notarile), per avere leso il decoro ed il prestigio della professione ingenerando nei clienti la falsa convinzione che una previsione di legge a loro favore, quale quella citata sulla gratuità, potesse essere violata. In particolare dalle indicate fatture il Consiglio Notarile desumeva che il notaio OR aveva percepito per sei atti costitutivi di SRLS su dieci ricevuti nel 2016 compensi variabili da €80,00 ad € 350,00, e per tredici atti costitutivi di SRLS su 13 ricevuti nel 2017 compensi variabili tra €120,00 ed € 220,00, oltre alla tassa di archivio, pari al 10% dell'onorario di repertorio, anch'essa non dovuta, e data la reiterazione della condotta e 2 di 14 Numero registro generale 27351/2021 Numero sezionale 2619/2024 Numero di raccolta generale 28863/2024 l'napplicabilità di attenuanti, chiedeva l'applicazione nei confronti Data pubblicazione 08/11/2024 del professionista della sanzione disciplinare della sospensione per un mese. Si costituiva nel procedimento disciplinare il notaio OR, che chiedeva l'archiviazione, sostenendo che non aveva ingenerato nei clienti alcuna convinzione sulla facoltà del notaio di violare a proprio piacimento l'art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 24.3.2012 n.27, in quanto in ogni atto costitutivo era riportato l'avvertimento che "il presente atto, per espressa disposizione di legge, é esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili"; che le somme percepite erano così esigue che non erano state neppure sufficienti a coprire le spese degli atti notarili rogati, o il compenso per l'attività di consulenza prestata nei singoli casi, tanto che nessun cliente aveva chiesto delucidazioni, o si era lamentato per avere corrisposto somme non dovute a titolo di onorario;
che le somme percepite, riferite a spese, diritti e competenze, o al rimborso delle spese di studio, o all'attività di consulenza prestata, non erano soggette all'esenzione ex art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012, in quanto si trattava di atti costitutivi di SRLS per imprenditori di età superiore ai 35 anni;
che in subordine andava applicata in luogo dell'art. 147 lettera a) della L. n.89/1913, la norma speciale dell'art. 80 della stessa legge, che sanzionava i notai che avessero percepito onorari, diritti, accessori e spese maggiori di quelli dovuti con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita;
che in ulteriore subordine andava applicata la sanzione disciplinare dell'avvertimento ex art. 136 della legge notarile difettando il requisito della significativa gravità; che comunque, avendo sempre agito in buona fede, ed essendosi adoperato per eliminare le conseguenze dannose delle violazioni ascrittegli, restituendo le somme che avrebbe indebitamente 3 di 14 Numero registro generale 27351/2021 Numero sezionale 2619/2024 Numero di raccolta generale 28863/2024 percepito, gli andavano concesse le attenuanti di cui all'art. 144 Data pubblicazione 08/11/2024 della legge notarile. Con la decisione del 14.1.2020 la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e Veneto riteneva sussistente la ripetuta riscossione di somme non dovute da parte del notaio OR in relazione all'attività svolta per avere rogato gli atti costitutivi di SRLS nel 2016 e 2017, accertando che tale condotta era risultata lesiva del decoro e del prestigio della professione di notaio, inquadrando l'illecito disciplinare nella previsione dell'art. 147 lettera a) della legge notarile, e concesse le attenuanti generiche ex art. 144 della legge notarile per essersi il notaio attivato per riparare le conseguenze dannose della sua condotta, lo condannava alla sanzione pecuniaria di € 7.200,00. Proposto ricorso in via principale ex art. 26 del D. Lgs. n. 150/2011 dal notaio OR, ed in via incidentale dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che reiterava la richiesta di sospensione del notaio, la Corte d'Appello di Venezia, previa comunicazione alla Procura Generale, con l'ordinanza n.1407/2021 del 18.3/16.4.2021, rigettava entrambi i reclami e compensava le spese processuali. La Corte d'Appello confermava la sussistenza dell'illecito disciplinare ex art. 147 lettera a) della legge notarile, in quanto dalle stesse fatture emesse nel 2016 e 2017 dal notaio OR per gli atti di costituzione delle SRLS risultava che il professionista aveva percepito somme imputate a “costituzione di società e consulenza” e a “onorari”, per le quali i clienti avrebbero dovuto fruire dell'esenzione a norma dell'art. 3 comma 3 del D.L. n.1/2012 (secondo il quale "L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili"), posto che la limitazione dell'esenzione agli imprenditori infratrentacinquenni, inizialmente 4 di 14 Numero registro generale 27351/2021 Numero sezionale 2619/2024 Numero di raccolta generale 28863/2024 prevista, era stata soppressa a beneficio di tutti gli imprenditori Data pubblicazione 08/11/2024 dall'art. 9 comma 13° del D.L. 28.6.2013 n. 76, convertito nella L.
9.8.2013 n. 99. La Corte d'Appello riteneva manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 3 del D.L. n. 1/2012 in relazione agli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione, in quanto pur dopo l'estensione dell'esenzione anche agli imprenditori ultratrentacinquenni, la norma aveva una finalità di promozione dell'occupazione e della coesione sociale ed era giustificata dal fatto che l'attività richiesta al notaio per la costituzione di SRLS si svolgeva su modelli standardizzati predisposti dall'amministrazione, che il notaio doveva compilare, ed aggiungeva che l'attività di notaio era riservata a soggetti che avevano superato il relativo concorso a