Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2005, n. 460

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Le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite al giudice amministrativo dall'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A), appartengono alla cognizione del giudice ordinario, stante l'implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, della persistente giurisdizione del giudice amministrativo prefigurata dal citato art. 58.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2005, n. 460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 460
Data del deposito : 13 gennaio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
VIAGGI & TURISMO MAROZZI S.R.L.;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 15789/02 proposto da:
VIAGGI & TURISMO MAROZZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDOARDO PONTECORVO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI AR;

- intimato -

avverso la sentenza n. 313/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/04/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/10/04 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

udito l'Avvocato PONTECORVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, con conferma della giurisdizione g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.3.2000 alla Corte di appello di Roma, AR SE impugnava la sentenza datata 24.2.1999 con la quale il Pretore della stessa città aveva respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli - con lettera dal 19.9.1995 - dalla s.r.l. Viaggi e Turismo Marozzi presso la quale aveva prestato servizio da autista.
Lamentava il ricorrente che erroneamente la sentenza di primo grado aveva giudicato legittimo il licenziamento pur a fronte di un suo comportamento che per prassi era stato sempre tollerato dal datore di lavoro, il licenziamento doveva, inoltre, essere ritenuto nullo, sia perché intimato in violazione del regolamento all. A al R.D. n. 148/1931 (non trovando applicazione alla fattispecie l'art. 66 del ccnl) sia perché contestuale alla contestazione degli addebiti.
Costituitasi la società convenuta, la Corte di appello declinava la giurisdizione, con sentenza del 23.4.2001, avverso la quale il SE ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
La società intimata ha resistito con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale aventi ad oggetto la medesima sentenza impugnata.
Con l'unico motivo del ricorso principale - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del R.D. 8.1.1931, n. 148, dell'art. 55 del d.lgs. n. 29/1993, così come modificato dall'art. 51 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, dell'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 così
come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 80/1998, quindi modificato dall'art. 18 del d.lgs., n. 397/1998 e, sostituito infine dall'art. 63 del d.lgs., n. 165/2001, oltre ad insufficiente, incongrua e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il SE lamenta la declinatoria di giurisdizione compiuta dalla Corte di appello di Roma, pur in assenza di una decisione del Consiglio di disciplina - resa ai sensi degli artt. 53, 54, e 58 del R.D. n. 148/1931 - avverso la quale secondo l'art. 58 cit. è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il ricorrente formula anche espressa eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 58, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Con il primo motivo del ricorso incidentale - deducendo la
violazione e falsa applicazione degli artt. 5 c.p.c., 2119 c.c., 1 e 2 della legge 15.7.1966, n. 604;
7, c. 5 della legge 20.5.1070, n. 300;
413 e 433 c.p.c.;
1, 14, 21 e 23 della legge 17.5.1985, n. 210 -
la società resistente censura la sentenza impugnata per aver essa erroneamente ritenuto provata la circostanza del numero di dipendenti superiore a 25, con la conseguente applicabilità delle disposizioni del R.D. n. 148/1931 in punto giurisdizione del giudice amministrativo. Col secondo motivo del ricorso incidentale, la società intimata - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c. - osserva che il ricorso del SE si limita ad invocare la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sull'incidente sollevato dal Tribunale di Milano con l'ordinanza del 20.8.2001, ovvero una nuova rimessione della questione davanti alla Corte costituzionale. Non avendo riproposto tutte le domande già respinte dal Giudice di primo grado, deve ritenersi che la decisione di prime cure sia passata in giudicato (interno, e come tale rilevabile di ufficio).
Conclude la società resistente invocando la reiezione del ricorso principale con la decisione anche nel merito, ex art. 384 c.p.c.. Vanno esaminati anzitutto i due motivi del ricorso incidentale i quali propongono questioni la cui soluzione potrebbe assorbire il ricorso principale, costituendone antecedenti logico-giuridici. Entrambi detti motivi non possono essere accolti.
Quanto ai primo è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata ha ritenuto indispensabile la verifica del numero minimo dei dipendenti dell'azienda in questione, trattandosi di un requisito che comporta l'istituzione del Consiglio di disciplina, unico organo competente ad irrogare la sanzione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 53 del RD, organo, "pacificamente" non istituito presso l'azienda appellata.
Ed infatti, l'art. 1 della legge n. 1054 del 1960 stabili che le disposizioni del R.D. del 1931, con i relativi allegati fossero estesi al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreché a giudizio del Ministero dei trasporti-Ispettorato Generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, risultasse superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, esercitati dall'azienda".
Ciò premesso, la Corte di appello, ha però aggiunto che l'esistenza di detto requisito dimensionale non è stata contestata e, anzi, risulta "ex actis" sicché non si pone in radice l'applicabilità dell'art. 58 del R.D. cit..
Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale si osserva, da una parte, che l'attesa pronunzia della Corte costituzionale, in risposta alla citata ordinanza del Tribunale di Milano, si è espressa in termini di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del R.D. del 1931 (ordinanza n. 301 del 2004);
e che, dall'altra, nessun giudicato è possibile individuare sulle restanti questioni di merito risolte dal giudice di primo grado, dal momento che il ricorrente ha espressamente esteso la propria impugnazione alla sentenza pretorile "in ogni sua parte" (cfr. le conclusioni richiamate nella parte introduttiva della sentenza di appello).
Venendo all'unico motivo del ricorso principale, deve preliminarmente rilevarsi che sulla natura disciplinare del licenziamento impugnato non v'è questione, ne' come si è già visto in precedenza, è in contestazione la dimensione occupazionale della società resistente. Deve disattendersi - in quanto manifestamente infondata - la questione di legittimità costituzionale, pur espressamente sollevata con il ricorso, dell'art. 58 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) - (rectius: del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del R.D. n. 148/1931, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane) e degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (recante l'estensione delle norme contenute nel medesimo R.D. n. 148/1931, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato A al R.D. da ultimo citato - nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario, la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranviari.
In questi termini, del resto, pronunziandosi proprio sull'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20.8.2001, espressamente richiamata dal ricorrente, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione (ord., 7.11.2002, n. 439) e identica soluzione, già condivisa in passato (sent. n. 62 del 1996;
ord., n. 161 del 2002) è stata ancora una volta, più di recente, adottata dal Giudice delle leggi (ord., 29.9.2004, n. 301). I motivi su cui poggiano queste pronunce - peraltro condivisi da queste Sezioni Unite (ord. del 16.11. 2002, n. 16049 e sent. del 10.11.2000, n. 1165) - possono così riassumersi:
a) la perdurante specialità dei rapporti degli autoferrotramvieri (e dei lavoratori ad essi assimilati per legge) pur dopo le riforme introdotte dalla "contrattualizzazione" del pubblico impiego, nonché la peculiarità delle scelte organizzative nelle relative aziende di trasporto, ed ancora il compiuto ed organico sistema disciplinare delineato per legge, hanno giustificato la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a tutelare l'interesse collettivo - ritenuto preminente - al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto anzidetto, avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti;
b) tale specialità fa sì - sul piano costituzionale - che la ripartizione della giurisdizione non necessariamente dipenda dalla giurisdizione ormai attribuita in

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