Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2020, n. 34265
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SENTENZA
Sui ricorsi proposti da TT UC, nata Met Regno Unito il 15/10/1966 TT DE, nata a [...] 1'8/11/1974 TT BE GI, nato a [...] il [...] AN LI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Firenze emessa il 16/12/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Michela Vecchi, Franco Carlo Coppi, Alessandro Traversi e Gian Poalo Del Sasso, difensori rispettivamente di TT UC, di AN LI, di TT BE GI e di TT DE, che hanno concluso tutti chiedendo l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale della libertà di Firenze ha confermato il decreto di perquisizione del 20.11.2019 e successivo sequestro probatorio disposto nei riguardi di TT UC, TT BE GI, TT DE e AN LI.
1.1. Il procedimento nel cui ambito è stato disposto il sequestro riguarda l'avv. BE AN, nella sua qualità di Presidente della Fondazione Open, indagato per i reati di finanziamento illecito ai partiti e di traffico di influenze illecite;
l'ipotesi accusatoria è che BE AN avrebbe usato la Fondazione indicata quale articolazione di un partito politico, sostenendo in più occasioni le attività politiche dell'attuale Senatore Matteo Renzi, nonché per rimborsare spese a determinati parlamentari, mettendo a disposizione di questi carte di credito e bancomat. Secondo la prospettazione di accusa, a fondamento del sequestro vi sarebbe una esigenza di approfondimento del rapporto tra l'operato di BE AN e dei suoi collaboratori e i soggetti finanziatori (così il decreto), tra i quali gli odierni ricorrenti, tutti soggetti terzi estranei ai reati per cui si procede. I ricorrenti sono soci della Menarini IFR s.r.I., società holding del Gruppo farmaceutico Menarini. A seguito della perquisizione compiuta presso le rispettive abitazioni e presso la sede del gruppo Menarini a Firenze sono stati sequestrati, oltre a documentazione cartacea, telefoni cellulari, pc portatili, dispositivi informatici, chiavette USB, come meglio si dirà in prosieguo. Dal provvedimento impugnato emerge che: a) il 12.12.2019 il Pubblico Ministero ha conferito incarico ad un ingegnere per procedere alla duplicazione dei supporti informatici sequestrati, "selezionando il materiale ritenuto probatoriamente rilevante rispetto ai reati contestati ... attraverso una ricerca eseguita mediante parole chiave, che si riservava di indicare al consulente, disponendo che all'esito delle operazioni di duplicazione il consulente procedesse alla restituzione dei reperti informatici";
b) il 16.12.2019, cioè lo stesso giorno in cui è stata celebrata l'udienza di riesame, il Pubblico Ministero ha depositato un proprio provvedimento emesso in pari data — integrativo del conferimento dell'incarico- con cui ha disposto che il "consulente tecnico, ferma restando la selezione e l'estrazione di copia di mali e di messaggi (sotto qualsiasi forma ricevuti o trasmessi) e l'esame preliminare del reperto della polizia giudiziaria delegata, selezioni ed estragga dai reperti informatici in sequestro copia dei documenti che saranno individuati tramite chiavi di ricerca specificatamente individuate per ciascuno degli odierni ricorrenti" (così il riesame);
c) le operazioni di duplicazione dei dispositivi informatici, comprese le chiavette USB con i messaggi di posta elettronica avrebbero dovuto essere portate a compimento entro il 17.2.2020 (così il riesame a pag. 6).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UC TT articolando cinque motivi. UC TT, già Presidente del Consiglio di amministrazione della Menarini IFR s.r.I., è tuttora membro del C.d.a. della società ed ha finanziato la Fondazione Open, a titolo personale, nel 2018 con la somma di 75.000 euro, versata il 14.2.2018 ed il 21.2.2018;
alla ricorrente sono stati sequestrati tutte le mail ricevute nella casella di posta aziendale- memorizzate su due chiavette USB, un telefono cellulare intestato alla Società ed in suo uso, tutte le mali relative alla casella di posta elettronica personale, memorizzate su una chiavetta USB, nonché altri documenti. In via preliminare si evidenzia che oggetto dell'incarico conferito dal Pubblico Ministero al consulente sarebbe stato, quanto alla ricorrente, la duplicazione dei dati del solo cellulare (Si allega documentazione) e che il provvedimento successivo del 16.12.2019 sarebbe invece di segno contrario rispetto a quello originario perché: a) consentirebbe la esecuzione di una prima copia forense contenente la duplicazione integrale delle mail e dei messaggi del telefono per permettere un esame totale da parte della polizia giudiziaria;
b) autorizzerebbe - successivamente- la formazione di una ulteriore copia forense, in cui i dati informatici pertinenti avrebbero dovuto essere individuati tramite parole chiave- nella specie 31- ;
c) non conterrebbe nessuna disposizione in ordine alla restituzione alla interessata della prima copia forense contenente le mali ed i messaggi nella loro integralità;
d) il telefono alla data del ricorso per cassazione (28.2.2020 ) sarebbe stato ancora sotto sequestro.
2.1. Sulla base di tale articolato quadro di riferimento con il primo motivo si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il cellulare, le mali personali e professionali ed i reati per cui si procede, tenuto conto della posizione di terza non indagata della ricorrente e che, alla data della perquisizione (novembre 2019), erano già stati eseguiti sequestri presso lo studio dell'avv. AN (settembre 2019) che avevano consentito di accertare l'insussistenza di rapporti professionali tra la ricorrente, il gruppo Menarini e lo stesso AN.
2.2. Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione e violazione di plurime disposizioni di legge per non avere il Tribunale chiarito perché il sequestro dovrebbe considerarsi conforme ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità, nella parte in cui consente alla polizia giudiziaria l'esame preliminare integrale della prima copia forense, quella cioè avente ad oggetto la totalità dei messaggi contenuti nel telefono e la totalità di mail personali e professionali. Sul punto la motivazione sarebbe mancante. Attraverso il richiamo a precedenti di giurisprudenza, anche sovranazionale, si assume che l'esame totalizzante da parte della polizia giudiziaria vanificherebbe la delimitazione dell'oggetto del sequestro, che dovrebbe conseguire dall'uso in funzione selettiva di parole chiave, e si risolverebbe in un vietato monitoraggio preventivo con funzione esplorativa volto a ricercare altre ed eventuali notizie di reato, rispetto, peraltro, ad un soggetto terzo.
2.3. Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione e violazione di plurime disposizioni di legge, con riguardo ai principi già indicati, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le parole chiave individuate sarebbero pertinenti al thenna probandum e, dunque, eviterebbero l'indiscriminata apprensione dei dati informatici, Si tratterebbe di parole chiave generiche e, quindi, inidonee a delimitare l'oggetto del sequestro.
2.4. Con il quarto motivo si deduce omessa motivazione e violazione di plurime disposizioni di legge nella parte in cui si è ritenuto che anche le mail personali e professionali contenute nelle "chiavette" dovessero essere selezionate con le parole chiave (pag. 6);
dalla lettura del verbale di conferimento dell'incarico al consulente emergerebbe invece che l'esecuzione della seconda copia - contenente i dati selezionati con le parole chiave - non riguarderebbe le mail personali e professionali, ma solo le informazioni contenute nel telefono;
dunque, si evidenzia, il sequestro della mail non avrebbe subito in sede esecutiva nessuna delimitazione. Né sarebbe stato spiegato perché dovrebbe considerarsi pertinente e proporzionato un sequestro avente ad oggetto dati informatici relativi ad un periodo corologico di almeno dieci anni.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di plurime disposizioni di legge in ordine ai principi più volte menzionati in relazione all'affermazione del Tribunale secondo cui i detti principi non sarebbero stati violati perché "il cellulare avrebbe dovuto essere restituito al termine degli accertamenti tecnici", cosa in effetti accaduta: si assume tuttavia che nella specie non sarebbe stata restituita la copia nella sua integralità ma la sola restituzione del cellulare in quanto tale;
vi sarebbe un interesse specifico della ricorrente alla esclusiva disponibilità dei dati riservati e sensibili 3. Ha proposto ricorso per cassazione LI AN a cui sono stati sottoposti a sequestro documentazione cartacea ed informatica (un telefono cellulare, un tablet, contenuti di posta elettronica presso indirizzi personali e professionali). Il ricorso, articolato in cinque motivi, è strutturalmente sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di UC TT, di cui si è detto.
4. Ha proposto ricorso per cassazione BE GI TT, procuratore speciale e componente del Consiglio di amministrazione di Menarini IFR srl;
sono stati articolati due motivi. Al ricorrente, che avrebbe effettuato la donazione alla fondazione a titolo personale, sono stati sequestrati il telefono cellulare personale ed il contenuto della casella di posta elettronica relativo alla Menarini, memorizzato in una chiavetta USB. Anche per il ricorrente l'incarico originario conferito dal Pubblico Ministero al consulente sarebbe stato limitato al solo telefono cellulare.
4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge quanto ai principi di adeguatezza e proporzionalità: il motivo è sostanzialmente riproduttivo di quanto già detto.
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al nesso di pertinenza tra le cose sequestrate ad un