Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2013, n. 14506

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La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2013, n. 14506
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14506
Data del deposito : 10 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAMMARTINO GIUSEPPE DENICO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. FURNARI GIOSUÈ, con Studio in Santa Maria di Licodia (CT), via Etna 6, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PULVIRENTI ANTONINO e SERIT SICILIA S.P.A. (già MONTEPASCHI SERIT S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Prima Civile, n. 558/12 del 3 febbraio 2012, depositata il 27 marzo 2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2013 dal Consigliere R B;

preso atto che nessuno è presente per le parti;

udito il P.M., in persona del Procuratore Aggiunto Dott. CICCOLO P P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'azione promossa innanzi al Tribunale di Paterno dal sig. Antonino Pulvirenti nei confronti del sig. Giuseppe Domenico S per ivi sentir condannare quest'ultimo al pagamento del doppio della caparra dall'attore corrisposta per un preliminare di vendita del 31 gennaio 2006 al quale il convenuto non aveva adempiuto.
Il S, nel costituirsi in giudizio, affermava che la vendita non aveva potuto perfezionarsi a causa dell'ipoteca iscritta sull'immobile dalla Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., ipoteca della quale egli non era a conoscenza, fino alla visura eseguita dal notaio il 22 maggio 2006, in quanto non gli erano stati notificati gli atti impositivi presupposti (avvisi, ruolo, cartelle esattoriali, ecc.). In ragione di ciò, il convenuto chiedeva il differimento dell'udienza per chiamare la Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. a tenerlo indenne da quanto egli fosse eventualmente condannato a pagare al Pulvirenti, sostenendo che la società chiamata in garanzia aveva

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