Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/10/2018, n. 24273

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/10/2018, n. 24273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24273
Data del deposito : 4 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1757/2011 R.G. proposto da Punto Oem s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Somalia n. 67, presso lo stu- dio dell'avv. R G, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti G F e S P giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappre- sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 10/29/10, depositata 11 febbraio 2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2018 dal Consigliere G M N.

RILEVATO CHE

Con est. G.M Nonno 1. con sentenza n. 10/29/10 del 06/02/2010 la CTR del Lazio riget- tava l'appello proposto dalla Punto Oem s.r.l. avverso la sentenza n. 484/51/07 della CTP di Roma, che aveva rigettato i ricorsi riuniti della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, relativo all'anno d'imposta 2003, nonché avverso la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di giudizio;

1.1. il giudice di appello premetteva che: a) l'accertamento era mo- tivato con riferimento al processo verbale di constatazione, redatto dai funzionari dell'Ufficio in data 07/06/2005 e notificato alla società con- tribuente, il quale rilevava la irregolare tenuta delle scritture contabili, l'esistenza di operazioni finalizzate all'evasione dell'IVA, l'utilizzo di fat- ture per operazioni inesistenti, la contabilizzazione di costi non inerenti e non documentati per spese di viaggio dell'amministratore;
b) la CTP rigettava il ricorso proposto dalla Punto Oem s.r.I.;
c) la sentenza della CTP era impugnata dalla società contribuente;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell'appello evi- denziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) doveva essere rigettata «l'eccezione dell'appellante di violazione del contrad- dittorio in primo grado poiché l'Agenzia delle Entrate si era tempesti- vamente costituita con atto di controdeduzioni in data 17/05/2006, successivamente illustrato da memoria»;
b) dovevano ritenersi sussi- stenti numerosi e circostanziati sospetti, evidenziati nel processo ver- bale di constatazione' e nell'avviso di accertamento, dai quali emergeva l'inesistenza oggettiva delle operazioni asseritamente compiute dalla società contribuente;
c) poiché l'Ufficio aveva addotto elementi gravi, precisi e concordanti da cui evincere l'inesistenza delle operazioni, gra- vava sulla Punto Oem s.r.l. «dimostrare la veridicità dei rapporti con altri elementi di prova;
elementi probatori che però non sono stati mai forniti»;
d) ne conseguiva l'indeducibilità dei costi che dovevano essere recuperati a tassazione, nonché l'indetraibilità dell'IVA;
2 • est. Nonno 2. la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi