Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2008, n. 18144

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Massime1

Sia nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), sia ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142 (il quale prevede la necessità dell'attestazione della copertura finanziaria), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2008, n. 18144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18144
Data del deposito : 2 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALTOPASCIO (LU), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 66, presso l'Avvocato FUSILLO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VOLPE GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
IN CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso l'avvocato RIZZO CARLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BALLERI FABRIZIO, giusta procura speciale per Notaio Dott.ssa AGATA CAPO di BAGNI DI LUCCA - Rep. n. 4551 del 19/02/08, depositata in udienza;

- resistente -
avverso la sentenza n. 644/03 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 08/04/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 22/02/2008 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

l'Avvocato CARLA RIZZO, per IN, che si costituisce all'udienza odierna con procura notarile, preliminarmente chiede di poter depositare atti precedenti gradi;

l'Avvocato GIUSEPPE VOLPE, per il COMUNE, si oppone al deposito;

il Sostituto P.G. GAMBARDELLA non si oppone al deposito;

il Collegio si riserva di decidere riguardo al deposito in Camera di Consiglio e ordina il procedersi oltre;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE VOLPE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente, l'Avvocato CARLA RIZZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1017 del 2001, il Tribunale di Lucca, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Altopascio, revocava il decreto ingiuntivo, emesso il 3.06.1991, con cui veniva intimato all'opponente di pagare in favore dell'arch. SC IN, la somma di L. 145.302.988, con interessi dal 2.11.1990 al saldo, a titolo di compenso per la progettazione esecutiva inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni edifici pubblici.
Con sentenza del 26.03 - 8.04.2003, la Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione del IN, respingeva l'opposizione del Comune avverso l'ingiunzione, osservando e ritenendo, tra l'altro:
- che con deliberazione di G.M. n. 187 del 22.03.1989 era stato deliberato l'affidamento all'Arch. IN dell'incarico professionale inerente sia la progettazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche in 17 edifici pubblici che la direzione dei relativi lavori che l'importo dei lavori da progettare era stato determinato in L. 300.000.000 ed il compenso in L. 40.000.000, di cui L. 26.000.000 per l'attività di progettazione e L. 14.000.000 per quella di direzione dei lavori;

- che il IN (il 25.09.1990) aveva rimesso all'ente elaborati esecutivi che contemplavano lavori per il complessivo importo di L. 1.300.000.000, superiore di L.

1.000.000.000 rispetto a quello prestabilito che il Comune non aveva accettato la consegna di detti elaborati, in quanto non conformi a quelli commissionati ed agli importi concordati;

- che il contratto d'opera professionale intervenuto tra il Comune di Altopascio e l'Arch. IN era stato formalizzato con "Disciplinare d'incarico professionale" debitamente sottoscritto il 27.04.1989;

che a fronte delle indicazioni, precisazioni e dei puntuali riferimenti alla Tariffa professionale contenuti nel disciplinare, non vi era alcun dubbio che il compenso al professionista dovesse essere calcolato applicando i vigenti parametri tariffari, senza alcuna predeterminazione di un tetto massimo di valore o di un importo massimo degli onorari, dal momento sia che la limitazione del compenso a L. 40.000.000 in rapporto all'importo complessivo dei lavori pari a L. 300.000.000, non costituiva altro che una previsione di spesa, indicata a titolo meramente esemplificativo, come pure evincibile dal dato

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