Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/01/2022, n. 1175

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Il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza non definitiva, unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, è ammissibile anche quando sia stato precedentemente dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso avverso la sola sentenza non definitiva, non vertendosi in un'ipotesi di riproposizione del ricorso originario e non essendo, pertanto, applicabile l'art. 387 c.p.c..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/01/2022, n. 1175
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1175
Data del deposito : 17 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

№ 1 175 -22 A lr. 13 ORIGINALE A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Presidente TRASPORTO RAFFAELE GAETANO ANTONIO SPEDIZIONE FRASCA ENRICO SCODITTI Consigliere Consigliere - Rel. C GZIOSI Ud. 10/11/2021 CC ANTONIETTA SCRIMA Consigliere Consigliere Cron. 1175 MARILENA GORGONI IRENE AMBROSI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 20278/2019 proposto da: Ar Industrie Alimentari Spa, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Della Libertà 20 presso lo studio dell'avvocato M B che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;
-ricorrente -

contro

S Società Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni Spa;
- intimata -2021 2452 nonchè

contro

A Generali Italia Spa, Ums Immobiliare Genova Spa, Unipolsai Assicurazioni Spa, elettivamente domiciliate in Roma Piazza Adriana 5 Pal. A presso lo studio dell'avvocato S D M che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G;
-controricorrenti nonchè

contro

A Spa, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Adriana, 5 presso lo studio dell'avvocato L O che la rappresenta e difende;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1055/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25 giugno 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal consigliere C GZIOSI;
Rilevato che: A.R. Industrie Alimentari S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Genova A Seafreight S.p.A., UMS Generali Marine S.p.A. poi UMS Immobiliare Genova S.p.A. Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A." - poi UnipolSai Assicurazioni S.p.A. -, Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - poi Generali Italia Assicurazioni S.p.A. e S Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per accertare la responsabilità quale vettore della società A per danni derivati dal trasporto di 225 contenitori di scatole di cubettato di pomodoro - pervenute in avaria -dall'Argentina a Sant'Antonio Abate e per la condanna appunto di A e degli altri soggetti convenuti quali coassicuratori - il primo al 55%, gli altri al 15% ciascuno al risarcimento dei danni secondo - polizza del 24 febbraio 1998 n. 2496 stipulata dall'attrice contro i rischi di trasporto;
AR chiedeva altresì la condanna di S al risarcimento dei danni anche in forza di autonomo contratto assicurativo per il totale rischio, da essa stipulato con A. Con un'unica comparsa di risposta si costituivano UMS, Fondiaria e Assitalia, resistendo;
con altra comparsa di risposta si costituiva S, pure resistendo;
con ulteriore comparsa di risposta si costituiva resistendo anche A. Il Tribunale, con sentenza n. 90/2011, accoglieva la domanda proposta nei confronti di A, condannando quest'ultima a risarcire l'attrice nella misura di euro 1.006.929,07, oltre accessori;
condannava inoltre UMS, Fondiaria e Assitalia, in solido con A, a corrispondere l'indennizzo nei limiti delle quote di coassicurazione;
rigettava invece le domande nei confronti di S. UMS, UnipolSai e Generali proponevano appello principale, AR appello incidentale e A ulteriore appello incidentale;
si costituiva resistendo S. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 22 ottobre 2014, accoglieva parzialmente l'appello principale, dichiarando pertanto prescritti i diritti di AR in relazione ai primi due trasporti;
accogliendo poi l'appello incidentale di A, rigettava le domande proposte nei suoi confronti da AR;
rigettava infine l'appello incidentale di AR nei confronti di S. Con successiva sentenza del 25 gennaio 2018 rigettava infine le residue domande di AR ritenendole non coperte dalla polizza. Ha presentato ricorso contro entrambe le sentenze AR, illustrandolo anche con memoria;
si è difesa con controricorso, illustrato pure con memoria A;
UMS, UnipolSai e Generali si sono difese con un unico controricorso, illustrato anch'esso pure con memoria.

Considerato che:

1. Il ricorso è articolato in sei motivi. In primis, peraltro, deve darsi atto che la ricorrente, nella premessa del ricorso stesso, segnala che, per "difetto di coordinamento tra il nuovo e il precedente difensore", pur avendo formulata espressa riserva di ricorso per cassazione, essa lo aveva subito proposto क avverso la sentenza, qualificata non definitiva, del giudice d'appello;
tale ricorso era stato dichiarato improcedibile con ord. 11739/2015 di questa Suprema Corte (per mancata allegazione di attestazione di conformità della sentenza telematicamente notificata e depositata soltanto in formato analogico).

1.1 Il primo motivo, dunque, denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2952 e 2945 c.c., oltre all'articolo 1362 c.c. La Corte d'appello ha ritenuto che la prescrizione sia decorsa dalla consegna del prodotto trasportato, anziché dalla "individuazione, anche convenzionale, delle cause ovvero della quantificazione del danno". Che il contratto prevedesse che la compagnia potesse accertare e quantificare il danno mediante un perito non comporterebbe, secondo la corte territoriale, il differimento del dies a quo: tale differimento sarebbe possibile soltanto qualora il contratto assicurativo preveda una fase diretta a svolgere una "perizia contrattuale" includente l'improponibilità dell'azione giudiziaria, la quale quindi giustificherebbe la "sospensione" prescrizionale. Si rileva che in ordine alla prescrizione di cui all'articolo 2952 c.c. la giurisprudenza di legittimità riconosce che viene differito il termine se il contratto rende preventiva l'attivazione di un procedimento arbitrale o di una perizia medica o comunque contrattuale. Occorre ad ogni modo vagliare il significato della nomina del perito, in quanto questa può costituire un riconoscimento implicito del diritto dell'assicurato (nel senso di consapevolezza dell'esistenza del debito). Nel caso in esame, nominando i periti le compagnie avrebbero compiuto il volontario riconoscimento del diritto al risarcimento. Nel contratto assicurativo de quo si prevede che la compagnia avrebbe potuto nominare un perito entro 30 giorni dalla segnalazione dei danni;
ed effettivamente "la Compagnia aveva nominato" il perito e, dopo "una complessa attività di accertamento", riconosciuto il danno e la sua derivazione da condensa (cioè dal contatto di quanto trasportato con l'acqua). Quindi il contraente non poteva essere certo "della legittimazione alla domanda di danni" e non poteva/doveva esercitare l'azione perché il buon esito della perizia avrebbe potuto portare all'immediata liquidazione del danno. Le Condizioni generali di polizza prevedono poi che "la Compagnia avrebbe liquidato il sinistro entro trenta giorni dalla consegna della perizia”: pertanto non solo per la previsione contrattuale di perizia, ma anche per l'effettiva nomina del perito da parte delle Compagnie "il danneggiato doveva essere indotto" a non esercitare l'azione fino al completamento della perizia, onde "il comportamento concludente delle Compagnie", ai sensi dell'articolo 1362, c.c., dovrebbe giustificare un'applicazione analogicalsecondo comma, dell'articolo 2945 c.c. sull'interruzione della prescrizione. Non avrebbe incidenza, poi, il fatto che le Compagnie negarono la liquidazione perché il sinistro riguardava un rischio escluso dalle condizioni di polizza: ciò invece "conferma che le Compagnie avessero inteso avvalersi del regolamento contrattuale e della prerogativa di nomina di un perito, salvo poi negare il risarcimento del danno in ragione dello stesso regolamento contrattuale". La giurisprudenza che "dà rilievo alla perizia contrattuale per farne coincidere il dies a quo con la conclusione della procedura peritale" farebbe salvo il caso "che l'assicuratore abbia contestato l'operatività della polizza". Il che qui non si sarebbe verificato, dal momento che la inoperatività della polizza venne eccepita soltanto dopo la perizia e in base al suo risultato. Secondo la polizza, dunque, sarebbe stato possibile esercitare l'azione giudiziaria da parte del danneggiato solo a partire dalla conclusione del procedimento peritale.

1.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 342 c.p.c. per inammissibilità del gravame proposto da A solo sulla sua qualità di spedizioniere e non sulla prescrizione e sulla responsabilità per stivaggio, espressamente affrontate, riformando la sentenza di primo grado, dalla corte territoriale, che in tal modo avrebbe violato l'articolo 342 c.p.c. Sarebbe stata necessaria una specifica impugnazione per esonerare dalla responsabilità A, giacché il giudice di prime cure l'aveva riconosciuta anche in relazione al termine di prescrizione per trasporto internazionale e al negligente adempimento dell'obbligo di stivaggio. Pertanto il giudice d'appello avrebbe violato l'articolo 342 c.p.c. e sarebbe altresì incorso in ultrapetizione non rispettando l'articolo 112 c.p.c. n.3 c.p.c.,1.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, violazione o falsa applicazione degli articoli 1678 ss., 1741 e 1362 ss. c.c. A non avrebbe potuto essere vettore avendo delegato il trasporto a terzi, ma "per quanto precisato nel corso del giudizio di merito" era stato

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