Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2009, n. 11529
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Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, e dell'art. 808 cod. proc. civ., agli arbitri stranieri nel c.d. arbitrato estero può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta "ad substantiam", la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: tale requisito di forma è soddisfatto - con riguardo alle clausole compromissorie "per relationem", ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - allorchè il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorchè il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOUIS YF COMMODITIES ITALIA S.P.A. (già LOUIS YF ITALIA S.P.A.) (*01250610399*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SPERATI RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SI AR, CAPONE AR, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CEREAL MANGIMI S.R.L.;
- intimata -
sul ricorso 17777-2008 proposto da:
CEREAL MANGIMI S.R.L. (*00585750722*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 90, presso lo studio dell'avvocato SAMPERI FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli avvocati DI SANTO NICOLA, PASANISI ALFREDO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LOUIS YF COMMODITIES ITALIA S.P.A. (già LOUIS YF ITALIA S.P.A.) (*01250610399*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SPERATI RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SI AR, CAPONE AR, giusta delega in calce al ricorso notificato;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 429/2007 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
uditi gli avvocati Raffaele SPERATI, Francesco SAPERI per delega dell'avvocato Francesco PASANISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso principale;
assorbiti gli altri del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 12.2.2001 la s.r.l. EA MA conveniva davanti al tribunale di Bari la s.p.a. Louis RE, con sede in *Ravenna*, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L.
6.259.572 per mancata consegna di M/T 20,400 di mais francese, giusto contratto del 14.10.1999, nonché dell'ulteriore somma di L. 63.332.100, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un altro contratto stipulato il 12.9.2000. La convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di arbitrato estero ed in via gradata l'incompetenza territoriale del tribunale adito, la decadenza dell'attrice dall'azione proposta. Contestava, poi, nel merito la fondatezza delle domande.
Il Tribunale, con sentenza del 14.4.2005, dichiarava la giurisdizione del giudice italiano;
rigettava nel merito la prima domanda ed accoglieva la seconda, fondata sul contratto del 12.9.2000, e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro. 32.708,30, oltre interessi.
La s.p.a. Louis RE impugnava la sentenza, relativamente alla domanda fondata sul contratto del 12.9.2000, mentre l'appellata proponeva domanda riconvenzionale, relativamente al rigetto della domanda attinente ai danni derivanti da inadempimento del contratto del 14.10.1999.
La corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 17.4.2007, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava la convenuta s.p.a. Louis RE al pagamento della somma di Euro 18.515,00 in favore dell'attrice, così ridotta la somma determinata dal primo giudice, mentre dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla s.r.l. EA MA.
Riteneva la corte territoriale che nella fattispecie non era valida la clausola compromissoria perché contenuta in un contratto redatto per iscritto, ma da un rappresentante a cui il mandato era stato conferito verbalmente;
che nella fattispecie sussisteva la competenza territoriale del tribunale di Bari, in quanto, essendo questo competente per il contratto del 14.10.1999, a norma dell'art. 104 c.p.c. era competente anche per la domanda relativa al secondo
contratto;
che nella fattispecie la somma andava ridotta nei termini di cui sopra, poiché sulla base della clausola 15^ del formulario Incongrain, richiamato nel contratto in questione, il risarcimento del danno era limitato al solo danno emergente, con esclusione del lucro cessante.
La corte dichiarava inammissibile l'appello incidentale della s.r.l. EA MA, per mancata specificità dei motivi a norma dell'art.342 c.p.c.. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso principale la s.p.a. Louis RE.
La s.r.l. EA MA ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale, di cui alcuni motivi sono condizionati. Resiste al ricorso incidentale la s.p.a. Louis RE, con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente principale lamenta la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'invalidità della clausola compromissoria di deroga della giurisdizione italiana in favore della camera arbitrale di Parigi, a norma dell'art. 25 delle condizioni generali del contratto Incongrain n. 12. Ritiene la ricorrente che la forma scritta non era necessaria ad substantiam, essendo necessaria solo ad probationem;
che, conseguentemente, di nessun rilievo era il punto che il procuratore (la Medeuropa s.a.s.) non fosse munito di procura scritta a norma dell'art. 1392 c.c.;
che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 808 c.c., comma 3, assumendo che esso non interferisse con la necessità della prova scritta del procuratore;
che in ogni caso tali carenze erano state rimediate dall'esibizione in giudizio del documento negoziale da parte della EA MA.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo vada rigettato, per quanto vada corretta la motivazione in ordine alla affermata giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2. Ai sensi dell'art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (ratificata con la L. n. 62 del 1968) e dell'art. 808 c.p.c., agli arbitri stranieri nel cd. arbitrato estero (quale è quello in questione per essere fissata all'estero la sede dell'arbitrato, pur essendo entrambe le parti società italiane e pur dovendo la prestazione essere eseguita in Italia, non configurandosi invece - un arbitrato internazionale di cui agli artt. 832 e segg. c.p.c.) può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta "ad substantiam", che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale. Posto che i patti volti a derogare alla giurisdizione del giudice ordinario devono interpretarsi restrittivamente e dovendosi affermare in caso di dubbio la giurisdizione di tale giudice, la clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana a favore di arbitro straniero nel contratto principale non si estende alle controversie relative ai contratti ad esso collegati (cfr. Cass. Sez. Unite, 28/07/1998, n. 7398;
Cass. 28/06/2002, n. 9493;
Cass.14/06/2007, n. 13916). L'art. 2 della predetta convenzione statuisce che: "Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversiti insorte o che potrebbero insorgere tra esse in merito ad un rapporto determinato di diritto, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere risolta mediante arbitrato. Per convenzione scritta si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o in un compromesso, firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi".
2.2. Inconferente è nella fattispecie il richiamo della ricorrente alla L. n. 218 del 1995, art. 4, che richiede la forma scritta della clausola compromissoria solo ad probationem, poiché, a parte il diverso campo di operatività tra la norma di cui all'articolo citato e la convenzione di New York, la disposizione di cui all'art. 4 cit., nel