Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2004, n. 23078
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Il beneficio della cassa integrazione guadagni, che si caratterizza in relazione alle diverse categorie di lavoratori, non è connesso indissolubilmente a quello della mobilità, che ha diversa natura, ma è legato a diversi presupposti e spetta solo in caso di espressa previsione di legge. Ne consegue che, ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private - ai quali è stato temporaneamente esteso, in presenza di alcuni presupposti e per effetto della speciale normativa di cui agli artt. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n.148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236) e 2 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318 (convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402), il trattamento di integrazione salariale straordinario previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (che richiama l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675) - non è automaticamente dovuta l'indennità di mobilità, prevista espressamente solo per i giornalisti dalla generale normativa di cui all'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NU NA, LO EL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 621/01 della Corte d'appello di MILANO, depositata il 06/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1^ giugno 1998 al Pretore di Monza LE VO e IA LL, già dipendenti di un'impresa radiotelevisiva privata, esponevano di essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e di essere stati poi licenziati nel giugno 19995, senza aver percepito l'indennità di mobilità. I ricorrenti ritenevano che l'art. 16, comma 1, l. 23 luglio 1991 n. 223, riferendo la detta indennità a tutte le imprese, diverse da
quelle edili e destinata-rie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, avesse una validità generale e dovesse perciò applicarsi anche ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private;
essi perciò chiedevano la relativa pronuncia di condanna a carico dell'Inps.
Costituitosi il convenuto, il Tribunale, subentrato al Pretore, accoglieva la domanda con decisione dell'11 gennaio 2000, confermata con sentenza del 6 novembre 2001 dalla Corte d'appello di Milano, la quale condivideva la tesi dei lavoratori, osservando come la formulazione ampia dell'art. 16 cit. estendesse il beneficio in parola anche ai dipendenti delle imprese fruenti della cassa integrazione guadagni per effetto di leggi successive alla n. 223 del 1991: nella specie, per effetto dell'art, 7, comma 4, d.l. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993 n. 236, dettato per tutti i
dipendenti delle imprese radiotelevisive.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps mentre il VO e la LL non si sono costituiti.
Nell'udienza del 13 febbraio 2003 la Sezione lavoro, constatato che sulla questione di diritto sottoposta dall'Istituto ricorrente alla Corte si era formato un contrasto di giurisprudenziale, trasmetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa a queste Sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ.. Il Primo Presidente disponeva in conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione dell'art. 7, commi 3 e 4, d.l. 20 maggio 1993 n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993 n. 236, 12 preleggi, 16, comma 1, l. 23 luglio 1991 n. 223,
sostenendo che l'estensione del beneficio della cassa integrazione guadagni, già previsto per le imprese editrici dall'art. 35 l. 5 agosto 1981 n. 416, alle imprese radiotelevisive private non
comportò anche la spettanza del diverso beneficio della mobilità dei dipendenti, attribuito dalla legge n. 223 del 1991 soltanto alle imprese indicate nella medesima e fruenti della cassa integrazione guadagni secondo i requisiti ivi specificamente previsti. Tesi dell'Inps, in breve, è che il beneficio della cassa integrazione guadagni non sia connesso indissolubilmente a quello della mobilità, quest'ultimo spettante soltanto in caso di espressa previsione di legge.
2. Il motivo è fondato.
Le norme da considerare sono le seguenti.
L'art. 16 l. n. 223 del 1991, per il caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale o da cessazione di attività da parte di imprese diverse da quelle edili e rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, attribuisce al prestatore di lavoro in possesso di certi requisiti soggettivi e in caso di disoccupazione derivata da licenziamento per riduzione del personale il diritto all'indennità di mobilità di cui al precedente art. 7 e cioè alla medesima indennità prevista per i lavoratori in trattamento straordinario