Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/07/2005, n. 14698
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In tema di retribuzione del lavoratore subordinato nel pubblico impiego e con riferimento alla base di calcolo della tredicesima mensilità, va esclusa la spettanza della indennità di amministrazione, sia perché dall'art. 7 del d.lgs. Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 - secondo cui "detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale di servizio ..." - non si evince alcun principio di onnicomprensività della retribuzione; sia perché le disposizioni dei CCNL 1998/2001, 2002/2003 e quello integrativo stipulato il 16 febbraio 1999 (art. 25) escludono che la tredicesima si debba commisurare alla "retribuzione individuale mensile" e che sia quindi comprensiva - oltre che della retribuzione base - anche di tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo; sia infine perché, secondo l'art. 33, terzo comma, del CCNL 1998/2001, come modificato dall'art. 17, undicesimo comma del contratto integrativo, la indennità di amministrazione viene corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BETTI CINZIA, SAOSA ANNAMARIA, PAGLIARO RITA, CUPPOLETTI FRANCA, MAZZEI GENNARINA, MARTINELLI DANIELA, IMPERATRICE ROSANNA, BARBETTA CRISTINA, BERTINI ANNA RITA, MIALE MARGHERITA, FIRRERA ROBERTO, GORINI CLAUDIO, PANICUCCI ANNAMARIA, GIORDANO ALFONSO, CASCIELLO GENNARO, CASCIELLO LAURA, BOLLERÀ TAMARA, FREDIANI MARA, CECCARELLI RICCARDO, CINI ANNAMARIA, BUTI LAURA, BIASCI PAOLO, BIANCHINI PATRIZIA, ADERIGI CLAUDIO, MANONE ROSA, IORIO LORENZO, QUATTRINI MAURIZIO, GRASSINI LORELLA, ARAGONA RAFFAELE, MEUCCI SILVIO, CHIAVERINI NADIA, CARENA GIOVANNI, PARRINI DEANNA, DI MARCO AMELIA, CANOVA CRISTINA, BETTINI MONICA, STEFANINI LISA, URBANI FRANCESCO, PARENTI LUCIA, D'ONOFRIO CARMELA, CHIACCHINI ANNA, SCARPATI GIOVANNA, ARCURI SILVANA, PETRERI ALESSANDRA, AGONICI ALBERTO, MAZZACCARO FORTUNATA, GIARDINA ADRIANA, FRANCHI MARIA ERCOLANA, PUNTONI SILVIA, GHINI RITA, PADRICELLI LUIGI, CATALANO ANTONINA, GRASSI CECILIA, PISTELLI PAOLA, MONTE LUCIA, LEGGERINI GILDA, SONNINI MARIA TERESA, FALANGA CLELIA, FALCHI ANNA VITTORIA, PELLEGRINI ELVIRA, LEONI CRISTINA, SARGIACOMO SILVANA, GHIERGHIA CLARA, URSINO GIUSEPPINA, STEFANI CRISTINA, SPINABELLA PIETRO, MARCI GIUSEPPE, MARINONI ROBERTA, PODDA SALVATORICA, FERRETTI FERNANDA, SILVESTRI LUCIA, DI LUPO GRAZIA, GALLO CARMELA, BECHERINI MARIA PIA, TURTULO AGNESE, COZZOLINO DOMENICO, CAPUTO GENNARO, REBECHINI ANTONIETTA, CREA STEFANO, FUSAI CARLO, DUCCI ALESSANDRA, MANGINI LIDA, SCARLATTI LOREDANA, CAVALLINI NILO, DI CANDIA CONO, PELFER VITTORIANO, TUGNOLI GRAZIELLA, SALVADORI ALESSANDRO, TONARELLI MANUELA, DE CICCO MARIA PIA, GINI STEFANIA, DI NINNO OSVALDO, LAPI ANNA, BARTORELLI VALERIA, BRACALONI ANTONELLA, CANTINI LICIA, SARDINI LOREDANA, MATTII GIANCARLA, NARDI PAOLA, DEL COLOMBO DANIELA, CUCINI PAOLA, LUONGO ANTONIETTA, DEL VITA CRISTINA, PUGLIESI GIOVANNA, NANNETTI GIUSEPPE, PALMIERI LINDA, MONTAGNANI GIOVANNA, CARDAMONE ANNA, MATTERÀ GABRIELLA ANGELA, TARALLO DARIO, VETTORI MARINELLO, FASCETTI CECILIA, BATTAGLINI PIETRO, LAMONICA VINCENZO, GIANFALDONI MARA, GRECO ROSANNA, CHINCA VIRGILIO, ODDI SILVIA, MISSERE ANTONIO, D'ERRICO ENRICO, CREAI DOMENICO, PIANIGIANI ALESSANDRO, IOZZI IVANO, FERRISI CARMELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARSACCHI LUCIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 824/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 10/07/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/06/05 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
uditi gli avvocati D'AVANZO, FAVA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 luglio 2004 la Corte d'appello di Firenze, riformando la statuizione resa dal Tribunale di Pisa il 10 dicembre 2003, rigettava la domanda proposta da Valeria Bartorelli e dagli altri dipendenti del Ministero della Giustizia indicati in epigrafe, intesa ad ottenere le differenze retributive derivanti dalla inclusione della indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità. La Corte territoriale - negata resistenza nell'ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione ed affermata però la necessità di verificare se una disposizione specifica di fonte primaria imponesse la omnicomprensività della tredicesima mensilità - rilevava che l'art. 33 comma terzo del CCNL integrativo 1998/2001 prevedeva che, in relazione alla disciplina della tredicesima mensilità, si continuava a far riferimento al dlcps n. 263 del 1946 e successive modifiche. A detta disposizione, soggiungevano i Giudici di merito, non poteva conferirsi il valore di fonte legale, ma di fonte negoziale, essendo richiamata dal CCNL, secondo la tecnica del rinvio materiale, considerando che l'art. 69 primo comma del TU n. 165 del 2001 prevede che le disposizioni generali e speciali in materia di pubblico impiego diventano "inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 in relazione ai soggetti ed alle materie dagli stessi contemplate" di talché dovevano considerarsi definitivamente abrogate tutte le norme di cui sopra dopo il rinnovo contrattuale per il quadriennio successivo. La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, escludeva che l'abrogazione derivante dalla stipula del secondo contratto collettivo fosse operativa solo se enunciata espressamente dalla fonte negoziale, non potendosi affidare alla volontà delle parti la abrogazione di disposizioni di legge, considerando anche la definitiva cancellazione dall'ordinamento della disciplina legale previgente alla seconda mandata contrattuale, per riallineare tutta la normativa a quella dell'impiego privato. La stipula del CCNL, in tale sistema transitorio, si atteggia a mero evento da cui il citato art. 69 del