Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 07807
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO CI PO, nella qualità di legale rappresentante della società Ital Costruzioni a r.I., ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 28/07/2022, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo della società, disposto dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori ascritto al ricorrente.
1. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 322, 324 cod. proc. pen. e 24 Cost. In particolare, premesso che il provvedimento di sequestro aveva ad oggetto tre distinti cespiti societari (la società Ital Costruzioni a r.I., la LS a r.l. e la Ital Costruzioni Group a r.I.) e che in relazione a ciascuno di essi la difesa aveva proposto differenti richieste di riesame (così dando origine a tre distinti procedimenti che erano stati riuniti e decisi, con conferma del provvedimento di sequestro, riguardo alle altre due società), lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame sull'errato rilievo che l'impugnazione dovesse avere carattere unitario, stante l'unicità del