Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 07807

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 07807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07807
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRIACONO GIANFILIPPO nato a CALTAGIRONE il 06/11/1992 avverso l'ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere G A;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale L O, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO C G, nella qualità di legale rappresentante della società Ital Costruzioni a r.I., ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 28/07/2022, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo della società, disposto dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori ascritto al ricorrente.

1. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 322, 324 cod. proc. pen. e 24 Cost. In particolare, premesso che il provvedimento di sequestro aveva ad oggetto tre distinti cespiti societari (la società Ital Costruzioni a r.I., la Sicilsystem a r.l. e la Ital Costruzioni Group a r.I.) e che in relazione a ciascuno di essi la difesa aveva proposto differenti richieste di riesame (così dando origine a tre distinti procedimenti che erano stati riuniti e decisi, con conferma del provvedimento di sequestro, riguardo alle altre due società), lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame sull'errato rilievo che l'impugnazione dovesse avere carattere unitario, stante l'unicità del provvedimento genetico avente ad oggetto diversi cespiti (le tre società sopraindicate), ma relativo ad una sola posizione giuridica, quella di C G, indi involgente le medesime questioni di diritto e di fatto. Invece, nel caso in esame, il ricorso doveva intendersi proposto dalla società, la quale ha diversa compagine sociale rispetto alle altre ed è destinataria di un provvedimento di sequestro destinato ad incidere autonomamente sui suoi beni, con la conseguenza che il richiamo alla posizione giuridica del ricorrente, quale persona fisica, non si rivela pertinente.
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