Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2024, n. 41474
Sentenza
25 settembre 2024
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25 settembre 2024
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Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un concorrente nel reato non è incompatibile a giudicare con il rito abbreviato, in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa. (Fattispecie relativa ad associazione finalizzata al narcotraffico costituita da soli tre componenti).
Sul provvedimento
Testo completo
". 61474-24 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1480 Pierluigi Di Stefano Presidente - Orlando Villoni -CC 25/09/2024 Angelo Capozzi Relatore - R.G.N. 20774/2024 Maria Sabina Vigna Ombretta Di Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EM AH, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 29/05/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo del ricorso;
udito il difensore в RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore e procuratore speciale dell'imputato AH EM nei confronti della d.ssa Angela Rizzo, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che nell'udienza preliminare nell'ambito del proc. pen. n. 12654/21 RGNR e 10332/22 R.G.G.I.P. ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di EB El RA e AS El EH, coimputati del EM, per il quale invece (unitamente alle residue posizioni processuali) è fissata l'udienza del 31 maggio 2024 per la trattazione del rito abbreviato. In particolare, la ricusazione fa riferimento alla contestazione di cui al reato di cui al capo 24, afferente la fattispecie di natura associativa di narcotraffico, in previsione di accusa costituita da tre soggetti, tra i quali il EM con ruolo apicale e il predetto El RA con ruolo di partecipe, essendo assunto dal ricusante che ricorre nella specie la incompatibilità del giudice ricusato a pronunciare sentenza in esito al rito abbreviato, avendo già operato una valutazione nel merito refluente anche sulla posizione del Lemaoui, strettamente interdipendente con quella del coimputato rinviato a giudizio e stante peraltro la composizione sogettiva della contestata associazione di narcotraffico, la cui esistenza strutturale sarebbe affidata nell'an alla intraneità di uno solo dei tre concorrenti necessari.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che con atto deduce inosservanza ed errone applicazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Si contesta, innanzitutto, la denegata natura pregiudicante del decreto che dispone il giudizio, appoggiato su una risalente decisione di legittimità del 2009, ignorandosi il percorso giuriprudenziale costituzionale e di legittimità volto ad assicurare la massima imparzialità del giudice nel processo penale. Si richiamano a proposito le sentenze costituzionali n. 317 del 1996 e n. 83 del 2000: se è vero che "alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorenti, tali da formare h oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra", è stata fatta salva proprio l'ipotesi estrema in cui la posziione del concorrente nel medesimo reato già valutato costituisce "elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti". 2 Secondo il ricorrente tale