Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2022, n. 20615

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2022, n. 20615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20615
Data del deposito : 28 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente )4( SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2438/2015 R.G., proposto D D S C, rappresentato e difeso dall'Avv. R C, con studio in Latina, elettivamente domiciliato presso l'Avv. R C, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO be il Comune di Latina, in persona del Commissario Prefettizio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F P C, con studio in Latina, elettivamente domiciliato presso l'Avv. S S, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato all'atto di costituzione nel presente procedimento;
RESISTENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma - Sezione Staccata di Latina il 15 maggio 2014 n. 3177/39/2014;
dato atto che la causa è decisa in pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2022 dal Dott. G L S;
udito per il ricorrente l'Avv. C D S, per delega dell'Avv. R C, che ha chiesto l'accoglimento;
dato atto che nessuno è comparso per il resistente;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. A P, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con l'assorbimento dei restanti motivi.

FATTI DI CAUSA

D S C ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma - Sezione Staccata di Latina il 15 maggio 2014 n. 3177/39/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per la TARSU relativa all'anno 2005 in relazione ad immobili siti in Latina, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Latina avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina l'11 marzo 2013 n. 91/01/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che: a) l'avviso di accertamento era stato idoneamente motivato;
b) la prescrizione quinquennale non era maturata, decorrendo soltanto dalla comunicazione dell'avviso di accertamento;
c) la TARSU era stata soppressa con decorrenza dall'anno 2006, essendo ancora dovuta per l'anno 2005;
d) lo stato di inoccupazione di taluno degli immobili non esimeva dal pagamento del tributo. Il ricorso è affidato ad otto motivi. Il Comune di Latina si è costituito per la sola partecipazione all'eventuale udienza di discussione. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto l'accoglimento del primo motivo con l'assorbimento dei restanti motivi. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DI RICORSO

1. Con il primo motivo (indicato in ricorso col n. 2), si denunciano, al contempo, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione del credito, violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che la prescrizione era maturata alla scadenza del 31 dicembre 2010, essendo stato notificato l'avviso di accertamento il 28 settembre 2011. 2. Con il secondo motivo (indicato in ricorso col n. 3), si denunciano, al contempo, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, errore circa gli effetti della deliberazione adottata dal Consiglio -Comunale di Latina il 30 maggio 2006 n. 44, errato riferimento ad un tributo abolito, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che la TARSU era ormai stata soppressa dall'anno 2005.3. Con il terzo motivo (indicato in ricorso col n. 4), si denunciano, al contempo, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di accertamento e di motivazione posta a fondamento del medesimo accertamento, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che le deliberazioni comunali istitutive del tributo non erano state allegate all'avviso di accertamento.

4. Con il quarto motivo (indicato in ricorso col n. 5), si denunciano, al contempo, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, palese errore della sentenza ed omessa pronunzia circa un punto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sul decimo motivo dell'appello.

5. Con il quinto motivo (indicato in ricorso col n. 6), si denunciano, al contempo, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di accertamento del tributo, anche in riferimento allo stato di chiusura dell'abitazione di Via Olanda, palese errore della motivazione, vizio della sentenza impugnata, derivante anche dalla omessa istruttoria dei giudici di primo grado e secondo grado, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto dello stato di inoccupazione dell'abitazione sita in Latina alla Via Olanda con decorrenza dall'anno 1997, omettendo ogni istruttoria al riguardo.
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