Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2018, n. 30131
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI AL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del 24/10/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi. Uditi: l'avv.to Lauro si riporta ai motivi di ricorso. l'avv.to Placanica sopraggiunge in aula alle ore 10.23 dopo la relazione e la requisitoria insiste per l'accoglimento del ricorso l'avv.to Contrada si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma ha disposto - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di disponibilità finanziarie e di beni mobili ed immobili, fino alla concorrenza dell'importo di € 11.423.000 nei confronti di IN LD e dell'importo di L( 15.114.700,30 nei confronti di EZ HI, EZ NI e NE PI, accusati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché, gli ultimi tre, di omesse dichiarazioni IVA (art.
5. D.Igs. n. 74 del 10 marzo 2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000). Nei confronti delle sorelle EZ e di NE PI è stato emesso, altresì sequestro impeditivo, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., del capitale sociale della DO.AN.CH . s.r1. In pratica, si addebita a IN di aver portato al fallimento - tra il 2011 e il 2013 - quattro società gravate di debiti fiscali e previamente spogliate di ogni attività (si tratta delle società IL BU Sri, EL Sri, CA Sri, ME Sri);
a EZ HI, EZ NI e NE PI di aver fatto lo stesso con le società Star OM Sri, GE Sri, RE Settembre Sri In Liquidazione, dichiarate fallite nel 2013. Il tutto, nell'ambito di un disegno, funzionale al conseguimento dell'impunità, che prevedeva il trasferimento, a tempo debito, del capitale sociale e il conferimento dei poteri di amministrazione a prestanomi - sempre nullatenenti e spesso pregiudicati - e il successivo trasferimento all'estero della sede sociale, al fine di impedire la dichiarazione di fallimento in Italia. Per evitare la perpetrazione di condotte spoliative anche nella confronti della DO.AN.CH. s.r.I., tuttora gestita mediante prestanomi dalle sorelle EZ, è stato disposto il sequestro preventivo del capitale sociale della società suddetta. Il meccanismo illecito sopra descritto sarebbe stato ideato dai coindagati ZI AR e AM ES - dottori commercialisti molto noti sulla piazza di Roma - con la collaborazione di soggetti vari, alcuni operanti in Italia ed altri all'estero, che avrebbero dato vita ad una vera e propria associazione a delinquere, per la quale sono state emesse - in data 10 giugno 2011 - misure cautelari personali nell'ambito del proc. n. 10287/2010 R.G.N.R., promosso contro 45 persone. La dichiarazione di fallimento delle società, intervenuta dopo l'emissione delle misure suddette, tra il 2010 e il 2015, ha indotto il Pubblico Ministero a promuovere l'azione penale anche per i reati fallimentari e fiscali e a richiedere la misura oggetto del presente procedimento.
2. Contro l'ordinanza del Tribunale di Roma hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di EZ HI e IN LD, lamentando quanto segue.
2.1. Il difensore di IN LD, dopo aver premesso che il suo ricorso investe la sussistenza del fumus commissi delicti e delle aggravanti ipotizzate, nonché "l'assenza di specifica motivazione in merito ad alcuni aspetti peculiari della vicenda procedimentale esaminata", si sofferma, in primis, sulla "carenza di consapevolezza in merito ai riflessi internazionali delle condotte". Sotto questo profilo, dopo aver richiamato alcuni principi giurisprudenziali concernenti la prova dell'elemento soggettivo nella materia cautelare, lamenta che il Tribunale del riesame abbia omesso - nonostante le specifiche deduzioni difensive - ogni indagine sulla consapevolezza - in capo a IN - dei "riflessi transfrontalieri delle condotte" a questi contestate, limitandosi ad affermare che, nella fattispecie, "deve escludersi che sia di immediata evidenza un'assenza di consapevolezza nel IN circa l'esistenza di presunti "riflessi extranazionali". Con altro motivo lamenta che il Tribunale abbia mancato di illustrare - sotto il profilo oggettivo, con riguardo specifico alla posizione di IN - gli elementi dimostrativi della transnazionalità, dal momento che IN "ha operato esclusivamente in Italia, a distanza di molti anni dai fallimenti, si è interfacciato con soggetti italiani e non ha mai interloquito con organi societari stranieri". Sottolinea che i trasferimenti all'estero delle società - ritenuti, peraltro, puramente fittizi "da taluni provvedimenti emessi in sede fallimentare" - sono avvenuti a distanza di molti anni "dal perfezionamento dei reati contestati a IN". Nella specie, ci sarebbe stata solo una mera espansione all'estero di attività delinquenziale che, per quanto concerne i reati fallimentari, si era esaurita da anni. Con un terzo motivo lamenta che sia stata fatta applicazione retroattiva della legge 146/2006, entrata in vigore dopo che la commissione dei fatti per cui è processo.
2.2. Il difensore di EZ HI lamenta, con un primo motivo, la totale assenza di motivazione in ordine ai presupposti della confisca per equivalente, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe riproposto, in parte, da pag. 18 a pag. 46, l'apparato motivazionale contenuto nell'ordinanza del 28 marzo 2017, emessa nell'ambito del proc. n. 1571/2016 in sede di appello cautelare personale, e, in altra parte, quello riguardante il giudizio cautelare reale, interessante altri indagati (proc. n. 830/2016), omettendo, quindi, di effettuare un'autonoma valutazione degli elementi di indagine e dei profili di responsabilità. Nel merito, lamenta che non sia stato motivato il ruolo di amministratrice di fatto, o "domina", di HI EZ nelle società, e che non sia stata data dimostrazione dei gravi indizi dì colpevolezza posti a base della decisione, posto che i giudici d'appello si sarebbero limitati ad elencare, cronologicamente e in modo schematico, gli elementi di prova