Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/02/2023, n. 06883

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/02/2023, n. 06883
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06883
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPACE GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/07/1991 avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMO(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere D D;
MOTIVI DELLA DECISIONE S G ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., per il reato di furto pluriaggravato. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila.
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