Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/10/2022, n. 31111
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31603/2021 proposto da: COSIMO FCESCO MALAGNINO, elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv.to G R, rappresentato e difeso dall'avv.to FCO DE LAURENTIIS;- ricorrente -contro F M, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv.to C C, rappresentato e difeso dall'avv.to V D M;- controricorrente - avverso la sentenza n. 382/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 10/11/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI. Ric. n. 31603/2021 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 10/11/2021 (n. 382/2021), la Corte d'ap- pello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la deci- sione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da C F M per la condanna di F M al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore a seguito del comportamento ingiurioso e persecutorio posto in essere dal fratello nei propri confronti;a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse escluso l'effettivo carattere ingiurioso od offensivo degli atti e dei comporta- menti dedotti in giudizio dall'attore, nonché della possibile configurabi- lità, a suo carico, di eventuali danni conseguenti a detti atti e compor- tamenti;avverso la sentenza d'appello, C F M pro- pone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;F M resiste con controricorso;a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;C F M ha depositato memoria;considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., nonché degli articoli 112,113 e 115 c.p.c. (in relazione all'articolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che gli elementi probatori complessivamente offerti alla cognizione del giudice di merito non fossero valsi a comprovare l'effettivo carattere offensivo e ingiurioso degli atti e dei comportamenti del convenuto specifica- mente dedotti in giudizio;il motivo è inammissibile;Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 31603/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non con- tenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello de- gli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attri- buendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era one- rata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la viola- zione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implici- tamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia rico- nosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos- sibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), men- tre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo mag- gior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01);Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 31603/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri nel caso di specie, pertanto - esclusa inoltre alcuna prospettabilità del vizio concernente la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. menzio- nati nella rubrica del motivo in esame - l'ubi consistam della censura sollevata dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella ne- gata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti, con particolare riguardo alla valutazione dei fatti integranti la prospet- tata responsabilità del convenuto in relazione agli atti asseritamente offensivi o ingiuriosi dallo stesso posti in essere;si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa;e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti;con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare in modo completo le risultanze probatorie offerte alla valutazione dei giudici di merito, tra- scurando l'esame dei documenti prodotti in giudizio dai quali sarebbe Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 31603/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri emersa in modo inequivocabile l'effettiva commissione, ad opera di controparte, dei fatti illeciti denunciati dall'odierno ricorrente, nonché delle conseguenze dannose dallo stesso effettivamente sofferte;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., sia legittimamente denunciabile per cassazione, unicamente là dove at- tenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01);ciò posto, occorre rilevare l'inammissibilità del secondo motivo pro- posto dall'odierno ricorrente, avendo quest'ultimo propriamente tra- scurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della man- cata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al con- trario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia;osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso la censura in esame, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti Adunanza del 12 luglio 2022 - R.G. n. 31603/2021 - rel. ccns. Marco Dell'Utri di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricor- rente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'at- testazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
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