Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2004, n. 5334
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Poiché, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente, seppure non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, costituisce valido atto interruttivo del decorso della prescrizione l'atto di citazione notificato - in una controversia relativa a diritti ereditari - al Curatore dell'eredità giacente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. S O - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. C C - rel. Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F GUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo difende unitamente all'avvocato E L, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE TERESA &LUIGI DE BEAUMONT BONELLI per le RICERCHE sul CANCRO in persona del legale rappresentante, M A;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/0496 proposto da:
FONDAZIONE TERESA &LUIGI DE BEAUMONT BONELLI RICERCHE SUL CANCRO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato F G, che lo difende, per procura speciale Notaio M R PUOCO rep. 27445 del 21/12/00;
- ricorrente -
contro
F GUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo difende unitamente all'avvocato E L, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
M A;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^. 01/01/0792 proposto da:
M A, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 142, presso lo Studio dell'avvocato BASILIO FORTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
F GUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo difende unitamente all'avvocato E L, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
FONDAZIONE TERESA &LUIGI DE BEAUMONT BONELLI per le RICERCHE sul CANCRO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2131/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/11/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOPPI;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei tre ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato MASTROBUONO Sebastiano, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto dei ricorsi incidentali;
udito l'Avvocato GIORGIANNI Francesco difensore della FONDAZIONE, che ha chiesto accoglimento del ricorso RG 496/01 e rigetto degli altri ricorsi;
udito l'Avvocato FORTI Basilio, difensore di METE Alessandro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RG. 792/01 e rigetto nel resto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per accoglimento del ricorso principale;rigetto dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con testamento del 19 gennaio 1972 Luigi de Beamont Bonelli istituì la Fondazione Nobel erede dell'intero suo patrimonio, legandone l'usufrutto a sua moglie T B.
Con atto notificato il 2 e 5 marzo 1996 G F affermò che con atto notarile del 23 luglio 1975 aveva acquistato dalla Fondazione Nobel l'eredità di Luigi de Beamont Bonelli, e che T B aveva disposto di alcuni beni dell'eredità;convenne quindi innanzi al Tribunale di Roma la Fondazione 'Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli per la ricerca sul cancro", erede di T B, ed A M, curatore della sua eredita' giacente, per sentir dichiarare la nullità degli atti di disposizione compiuti da T B.
I convenuti si costituirono, e chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale, qualificata l'azione esperita da G F come petizione di eredità, rigettò la domanda, per carenza di legittimazione attiva.
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziando sull'appello principale di G F e su quelli incidentali della Fondazione "Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli" e di A M, qualificato il contratto stipulato da G F e dalla Fondazione Nobel come vendita di eredità, ha escluso che l'azione esperita da G F sia stata una petizione di eredità, e tuttavia ne ha confermato il rigetto, dichiarandola prescritta, avendo escluso che il decorso del relativo termine decennale era stato interrotto dall'atto di citazione che l'attore aveva notificato il 30 dicembre 1977 ad A M, nella qualità (che al tempo aveva) di curatore dell'eredità giacente di T B.
G F ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo.
La Fondazione "Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli" e A M hanno proposti distinti controricorsi, ed hanno chiesto anch'essi, con ricorsi incidentali condizionati, la cassazione della sentenza impugnata, la prima per tre motivi, il secondo per due. Tutte le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso principale e quelli incidentali sono stati riuniti all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 335 del codice di rito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del suo ricorso G F censura la sentenza impugnata per aver escluso che l'atto di citazione da lui notificato ad A M il 30 dicembre 1977 sia valso ad interrompere il decorso della prescrizione dell'azione da lui esperita.
Il ricorrente sostiene che il curatore dell'eredità giacente è legale rappresentante del chiamato all'eredità, e che quest'ultimo, accettandola, acquisisce e fa propri tutti gli effetti degli atti da lui posti in essere nella qualità;denunzia quindi violazione degli art. 2934, 2943, 2945, 2946, 459, 470, 528, 529 e 532 del codice civile, nonché vizi di motivazione.
La censura è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in virtù di quanto previsto dall'art. 529 del codice civile il curatore dell'eredità giacente, anche se non ha la rappresentanza del chiamato all'eredità, "è tenuto a esercitarne e promuoverne le ragioni, e a rispondere alle istanze proposte contro la medesima", e dunque che, anche se non è rappresentante in senso proprio del chiamato, e pur non potendo disporre dei diritti di quest'ultimo, è legittimato (se del caso previa autorizzazione giudiziale), sia attivamente che passivamente, in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività e destinata a realizzare, in rapporto agli interessi che ne costituiscono il presupposto (vedi le sentenze n. 2274/1972 e n. 1601/1988;vedi anche, con riguardo ad azioni specifiche, in relazione alle quali è stata affermata la legittimazione, attiva o passiva del curatore, le sentenze n. 5889/1982 e n. 727/1969, in tema di petizione di eredità e di azioni possessorie).
Con il primo motivo del suo ricorso incidentale la Fondazione "Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli" censura la sentenza impugnata per aver qualificato il contratto stipulato il 23 luglio 1975 da G F e dalla Fondazione premio Nobel, di cui si è detto in narrativa, come vendita di eredità.
La ricorrente sostiene che la Corte d'appello di Roma, con tale statuizione, ha "rigettato, senza offrire motivazione alcuna", il motivo del suo appello incidentale con cui aveva sostenuto che nel detto contratto non è ravvisarle una "vendita di eredità", ma la vendita di specifici beni facenti parte di una eredità, ancorché determinati per relazionerà;e denunzia violazione degli art. 1542 e 1362 del codice civile, nonché vizi di motivazione. Identica censura ha proposto A M con il primo motivo del suo ricorso incidentale.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha esposto nella motivazione della sua sentenza la ragione per cui ha qualificato il detto contratto come "vendita di eredità", laddove ha osservato, riportando un inciso del contratto stesso, che con esso la Fondazione premio Nobel aveva ceduto a G F "ogni annesso, diritti ed azioni, concernenti l'eredità".
La Corte territoriale ha dunque interpretato il contratto, ed ha ritenuto non equivoco il significato letterale delle espressioni usate dai contraenti.
La censura proposta si risolve quindi nella proposizione di una interpretazione del contratto diversa da quella che ne ha dato il giudice del merito, con motivazione di cui non vengono denunziati specifici vizi, non essendo stata affatto considerata la ragione per cui il giudice dell'appello ha reso la decisione censurata. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale la Fondazione "Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli" censura poi la sentenza impugnata per aver qualificato come rivendica di beni ereditari l'azione esperita da G F, che in primo grado era stata qualificata come petizione di eredità.
La ricorrente sostiene che la Corte d'appello di Roma si è così pronunziata su una domanda nuova, surrettiziamente introdotta dall'attore con l'appello;e denunzia violazione dell'art. 533 del codice civile, degli art. 99, 101, 112 e 345 del codice di rito,
nonché vizi di motivazione.
Identica censura ha proposto A M con il secondo motivo del suo ricorso incidentale.
Anche questa seconda censura è infondata.
Si ha mutamento della "causa petendi", con conseguente introduzione di domanda nuova in appello, quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, mentre non costituisce mutamento della domanda una diversa prospettazione giuridica del medesimo "petitum" ovvero una diversa qualificazione dell'originaria pretesa, i cui fatti costitutivi siano rimasti, come nella specie, inalterati (in tal senso sono le sentenze di questa Corte n. 5105/1986, 7078/1988, 10682/1994, n. 7201/1995, 10571/1997, 3008/1998, 7383/2001, 6347/2002). Con il terzo motivo del suo ricorso la Fondazione "Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli" censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il motivo del suo appello incidentale con cui aveva eccepito non solo la prescrizione decennale, ma anche la prescrizione quinquennale dell'azione esperita nei suoi confronti. La censura è inammissibile, perché all'evidenza con l'eccezione di cui si lamenta l'omesso esame è stata proposta una questione che il giudice di appello ha ritenuto assorbita, e sulla quale per tale morivo non si è (correttamente) pronunziato.
Il giudice del rinvio provvedere anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.