Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/07/2018, n. 18063

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/07/2018, n. 18063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18063
Data del deposito : 10 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 13156-2016 proposto da: T L, IORIO VINCENZA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CASILINA

52, presso lo studio dell'avvocato C B, rappresentati e difesi dagli avvocati F FNI, ERMINIO COLAZINGARI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

2018 contro 919 L M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARCHE

54, presso lo studio dell'avvocato T R, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce ai cnntroxlcoxsP;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2760/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. A P;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. T B che ha concluso chiedendo il rigetto;Rilevato che:

1. M L conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli L T e V b, affinché li condannasse al rimborso delle spese anticipate per la realizzazione di opere edili nell'immobile concessogli in godimento dai convenuti, in vista delle future nozze dell'attore con la loro figlia. In seguito alla separazione personale dei coniugi, l'abitazione era stata assegnata alla moglie. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che i lavori effettuati erano stati realizzati in adempimento di obbligazione naturale e, pertanto, non ripetibile, ovvero l'attore si era obbligato ex art. 1333 c.c. ad eseguire le opere necessarie per rendere abitabile l'appartamento. Veniva espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché accertasse lo stato dell'immobile, le opere eseguite dal L, i materiali impiegati, la perfetta esecuzione dei lavori, il valore necessario per l'esecuzione degli stessi e, infine, la differenza di valore tra l'immobile grezzo e quello di mercato. Con sentenza 1417/2007, il Tribunale di Tivoli, in parziale accoglimento della domanda del L, condannava i convenuti al rimborso delle sole opere urgenti e necessarie per la conservazione dell'immobile (fornitura messa in opera degli infissi e impermeabilizzazione lastrico solare), ai sensi dell'art. 1808, comma 2, cc. Riconducendo il resto a spese irripetibili ex 1 comma del medesimo articolo. Il Giudice motivava la decisione riconducendo gli interventi eseguiti da parte attrice alla disciplina del comodato.

2. M L proponeva appello avverso la sentenza di prime cure;
i convenuti si costituivano formulando appello incidentale per il rigetto integrale del gravame principale, ovvero, in subordine, per la condanna ad una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.

2.1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 2760 del 6 maggio 2015, accoglieva l'impugnazione principale, rigettando l'appello incidentale, motivando che l'art. 1808, 2 comma, c.c. non fosse applicabile, in quanto i Troiano avevano messo a disposizione dei futuri coniugi un immobile ancora da rifinire, non immediatamente abitabile, e che le opere di completamento erano state eseguite prima della celebrazione del matrimonio. In tale prospettiva, potevano dirsi integrati gli elementi costitutivi dell'azione generale di arricchimento, posto che l'impoverimento dell'appellante e il relativo arricchimento dei proprietari dell'immobile erano effetti conseguenti al soddisfacimento di un interesse indubbiamente proprio del comodatario, ma non coperti da alcun titolo di natura negoziale, né da una giusta causa.

3. Avverso tale pronunzia L T e V I propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.
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