Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 2540
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L'art. 9 d.P.R. n. 502 del 1998, escludendo illegittimamente dall'applicazione degli obblighi di preconfezionamento ed etichettatura il pane precotto che abbia finito il suo processo produttivo in altro Stato membro e sia stato importato già come prodotto finito, deve essere disapplicato in quanto emanato in carenza di potere, giacché il potere conferito al governo dall'art. 50 della l. n. 146 del 1994 non comprendeva la possibilità di introdurre una disciplina di esclusione dei prodotti importati dall'unione europea dall'applicazione del d.P.R. n. 502 del 1998 ed era stato previsto al solo scopo di conformare l'ordinamento interno alla normativa eurounitaria.
L'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 502 del 1998 prevede che il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in «imballaggi preconfezionati», obbligo che non può ritenersi assolto con l'inserimento del pane in un sacchetto al momento della vendita.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 30860/2020 Numero sezionale 2364/2022 Numero di raccolta generale 2540/2023 Data pubblicazione 27/01/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SANZIONI FELICE MANNA Presidente AMMINISTRATIVE IO BERTUZZI Consigliere PU 18/11/2022 ROSSANA GIANNACCARI Consigliere FEDERICO ROLFI Consigliere REMO CAPONI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30860/2020, proposto da: TA s.r.l. e DI UR IO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Muzio Clemente 51, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, rappresentati e difesi dall'avvocato OTELLO BIGOLIN;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 145, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LOMBARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MACORATTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE n. 394/2020, depositata il 13/12/2020. Numero registro generale 30860/2020 Numero sezionale 2364/2022 Numero di raccolta generale 2540/2023 Data pubblicazione 27/01/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
MA Di RC e RO s.r.l. hanno proposto nel 2016 opposizione avverso due ordinanze ingiunzione emesse dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana Isontina» (ora Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina), per l'offerta in vendita in due locali della RO s.r.l., con sistema self-service, di pane sfuso, senza previo confezionamento, ottenuto dal completamento di cottura di pane parzialmente precotto e poi surgelato, in violazione degli artt. 14, co. 4 l. 580/1967 e 1 d.p.r. 502/98. In primo grado l'opposizione è rigettata, con pronuncia confermata in secondo grado. Ricorrono in cassazione MA Di RC e RO s.r.l., con due motivi, dichiarando un valore pecuniario di 1032,66. Resiste con controricorso l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 14 co. 4 l. 580/1967 e 1 d.p.r. 502/98, per avere la Corte di appello ritenuto che tali norme dispongano un obbligo di preconfezionamento del pane parzialmente cotto valevole anche laddove l'esigenza di tutela del consumatore sia realizzata, come nel caso di specie, attraverso una serie di misure (separati comparti espositori, nonché cartellonistica, frontalini, 2 di 6 – RG 30860/2020 - S2 – PU 18/11/2022 (n. 16) – Caponi est. Numero registro generale 30860/2020 Numero sezionale 2364/2022 Numero di raccolta generale 2540/2023 Data pubblicazione 27/01/2023 sacchetti, bilance ed etichette appositi) che rendono evidente al consumatore la tipologia di pane offerta in vendita. Con il secondo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione o