Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/07/2019, n. 29392

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/07/2019, n. 29392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29392
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATAavverso la sentenza del 24/05/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale P M, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza sottoposta allo scrutinio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 24 maggio 2018 dal Tribunale collegiale di Torre Annunziata, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di A P, S F, L G, D C, R C, Pasquale D'Angelo, R D N, A G, S C, A C e Antonio D'Ago.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata, denunziando l'abnormità dell'atto. Premesso che nessuna eccezione di incompetenza territoriale era stata formulata all'udienza preliminare, né il Giudice dell'udienza preliminare si era occupato di questo aspetto, la parte ricorrente sostiene che l'abnormità si evincerebbe da due aspetti. Da una parte, il Tribunale aveva superato il limite della ragionevolezza interpretativa delle norme sulla competenza territoriale allorché aveva ritenuto di poter rilevare di ufficio l'incompetenza, attenendosi ad un precedente assolutamente isolato di questa Corte e disattendendo la giurisprudenza di legittimità successiva e granitica;
a sostegno del regime di rilevabilità dell'incompetenza per territorio non oltre l'udienza preliminare, la parte ricorrente cita un ampio tratto di una sentenza di questa Corte che ha affrontato funditus il tema delle preclusioni ex art. 21 cod. proc. pen. Dall'altra, la soluzione adottata era errata anche nei contenuti, sicché essa avrebbe imposto al pubblico ministero del Tribunale di Napoli di esercitare l'azione penale dinanzi ad un Tribunale incompetente;
l'errore risiedeva nel fatto che, per determinare la competenza per connessione, si era fatto riferimento all'abuso di ufficio, mentre i reati più gravi erano i falsi ideologici commessi nel Comune di Lettere;
né aveva alcun fondamento l'interpretazione del Collegio secondo cui — ai fini dell'individuazione del Giudice competente — occorreva riguardare solo i reati che determinavano la competenza collegiale.
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