Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 01275
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S R nato in MAROCCO il 29/01/1993 avverso la sentenza emessa il 07/10/2021 dalla CORTE di APPELLO di GENOVA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;udita la relazione svolta dal Consigliere L A;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio, con rigetto dei ricorsi nel resto;lette le conclusioni del difensore, avv. M L del foro di Genova, che, riportandosi ai motivi, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 07/10/2021 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Genova del 02/03/2021 con la quale l'imputato appellante S R era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Pot 2„ Avverso la sentenza .di secondo grado, sono stati proposti nell'interesse di S R due ricorsi. 2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. M M sono stati articolati cinque motivi di ricorsi: - violazione di legge per inosservanza degli artt. 441 e 423 cod. proc. pen. relativamente alla modifica dell'imputazione avvenuta nell'ambito del giudizio abbreviato non condizionato e riguardante fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari, con riguardo alla riqualificazione dell'aggravante di all'art. 61 n. 5 cod. pen. in quella di cui all'art. 628, comma terzo n. 3 bis cod. pen.;- violazione di legge e vizio di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante stessa, riferendosi la corte territoriale a circostanze di tempo estranee alla norma in questione nonché a luoghi non previsti dall'art. 624 cod. pen. (la meno grave aggravante comune ex art. 61 n.5 cod. pen. era stata così ingiustificatamente modificata, con esito sfavorevole per l'imputato);- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto cod. pen. basata sulla mera reiterazione criminosa;- violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione di responsabilità in sede di interrogatorio;- violazione di legge (art. 62 n.4 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, trattandosi dell'appropriazione di uno zaino con indumenti sportivi.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi