Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2018, n. 33538

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Il principio di precauzione sancito dall'ordinamento eurounitario in materia ambientale - del quale costituisce applicazione l'art. 12 bis del r.d. n. 1775 del 1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3,del d.lgs. n. 152 del 2006 -, in quanto sovraordinato al diritto interno, comporta l'obbligo generale per gli Stati membri di astenersi dall'adottare misure che possano compromettere il risultato prescritto da una direttiva. (In applicazione di tale principio la S.C., decidendo nel merito, ha annullato una concessione di derivazione idroelettrica rilasciata dalla regione in base alla classificazione dello stato ecologico del bacino che, sebbene formalmente in vigore, era stata effettuata secondo metodiche difformi da quelle prescritte dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e recepite con d.m. 8 novembre 2010, n. 260, pur essendo la stessa regione a conoscenza che la nuova classificazione, eseguita secondo i criteri comunitari, ancorché non ancora definitivamente approvata, comportava il passaggio dello stato ecologico del corso d'acqua da "buono" a "elevato").

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2018, n. 33538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33538
Data del deposito : 27 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

33538-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f.· CONTENZIOSO FRANCESCO TIRELLI Presidente Sezione .. Ud. 20/11/2018 - DOMENICO CHINDEMI - Presidente Sezione - PU R.G.N. 9242/2017 Rel. Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO Ceau 33538 Rep. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Consigliere - см. FABRIZIA GARRI Consigliere - ALBERTO GIUSTI -Consigliere - ANTONELLO COSENTINO -Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9242-2017 proposto da: COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE COMUNE, W.W.F. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - O.N.L.U.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato A P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C;
541 T8

- ricorrenti -

contro

REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PALLOTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C L, E Z e C D;
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA BACCHIGLIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
IDRO VACCHELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato RENZO CUONZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO CANAL e GIACOMO QUARNETI;

- controricorrenti -

nonchè

contro

COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE, ARPAV - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, PROVINCIA DI BELLUNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 301/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 02/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2018 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO;
Ric. 2017 n. 09242 sez. SU - ud. 20-11-2018 -2- udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, p.q.r., assorbimento o rigetto degli altri motivi;
uditi gli avvocati Alessio Petretti, Alfonso Pelino per l'Avvocatura Generale dello Stato e Renzo Cuonzo.

Fatti di causa

Con istanza del 20/7/1996, LAUT Engineering s.r.l. chiedeva all'UP Genio Civile di Belluno la concessione di piccola derivazione a fini idroelettrici dal torrente Talagona, nel territorio del comune di Domegge di Cadore, allo scopo di alimentare la propria centrale idroelettrica Vallesella;
solo nel 1998, detta società e la IS Renewable s.r.l. presentavano il progetto dell'opera ed il relativo studio di impatto ambientale ai fini della sottoposizione degli stessi a VIA;
nel corso del procedimento, intervenivano i pareri favorevoli, con prescrizioni, delle Amministrazioni interessate e della competente Autorità di bacino, nonché il parere favorevole della Commissione regionale VIA, reso il 9/5/2012;
con deliberazione n.1544 del 31/7/2012, di cui parte integrante era il parere favorevole VIA, la Giunta regionale del Veneto disponeva, a favore della Idro Vacchelli s.r.l., subentrata alle originarie società istanti, il giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto dell'impianto idroelettrico, il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12, comma 3, d.lgs. 29/12/2003, n.387 per la costruzione e la gestione dell'impianto stesso, il rilascio del nulla osta paesaggistico ex art.146 del d.lgs. 22/1/2004, n. 42;
con decreto dirigenziale n.224 del 16/10/2013, la Regione rilasciava alla Idro Vacchelli la concessione di derivazione relativa all'impianto del torrente Talagona. Tutti detti provvedimenti e gli atti presupposti venivano impugnati dal WWF Italia Onlus e dal Comitato bellunese Acqua bene comune davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
resistevano in Ric. 2017 n. 09242 sez. SU ud. 20-11-2018 -3- giudizio la Regione, la società controinteressata, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, (MIBACT), e l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione;
restavano intimati il Comune, l'ARPA Veneto e la Provincia di Belluno. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 12/10- 2/11/2016, n. 301, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e nel resto lo ha rigettato, condannando i ricorrenti alle spese. Nello specifico e per quanto ancora rileva, il Tribunale superiore, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione del Comitato bellunese Acqua bene comune, ha accolto l'eccezione di parziale tardività del ricorso, notificato il 30/1-2/2/2014, laddove rivolto contro la DGR n.1544/2012, pubblicata nel BUR n.69 del 21/8/2013, recante il giudizio favorevole di VIA, l'autorizzazione unica ex art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003 ed il nulla osta paesaggistico ex art.146 del d.lgs. 42/2004, per l'impianto idroelettrico della Idro Vacchelli, ritenendo a riguardo irrilevante la tempestività dell'impugnazione rivolta contro la concessione di idroderivazione, atteso che per il d.m. 10/9/2010 e per le norme previste nella circolare regionale veneta (DGR n.2100 del 7/12/2011) applicativa dell'art.12 del d.lgs.387/2003, i due procedimenti, concessorio ed autorizzativo, pur in collegamento funzionale, restano giuridicamente distinti;
che il d.m. cit., nell'elencare i procedimenti ricompresi nel contenitore del procedimento unico, non indica le concessioni di derivazione d'acqua ex art.7 del r.d. 11/12/1933, n.1775 e la circolare regola tutti (e solo) i procedimenti per la concessione d'acqua e quando si occupa di concessioni a fini idroelettrici, previa costruzione e gestione dei relativi impianti, prevede che la procedura concessoria sia sospesa sino alla definizione unitaria, compreso il subprocedimento di VIA, dell'autorizzazione unica;
che pertanto, il rilascio dell'AU, spettante solo alla Giunta regionale e soggetta a pubblicazione, è idonea di per sé a definire l'assetto di tutti gli 1 Ric. 2017 n. 09242 sez. SU - ud. 20-11-2018 -4- interessi in ordine alla realizzazione e gestione dell'impianto FER a favore della controinteressata, e la tardiva impugnazione della stessa consolida in capo ai ricorrenti il contenuto e gli effetti della DGR 1544/2013, nonché dei relativi atti e pareri preparatori. E la tardività del ricorso in relazione al profilo esaminato, secondo il Tribunale superiore, assorbiva tutte le censure rivolte < e, in particolare, quelle di cui ai motivi sub 3/5 e 7/10». Nel resto, il Tribunale superiore ha respinto gli ulteriori motivi di ricorso;
quanto ai primi due, intesi a far valere lo scadimento di stato del torrente Talagona in dell'art.4 della Direttiva violazione n.2000/60/CE o Direttiva-Quadro Acque (rectius, dell'art. 76, comma 4, lett.b) del d.lgs. 152/2006) nonché della DGR n.42 del 3/5/2013, ha osservato che la classificazione come ottimale effettuata dall'ARPA, che applica i parametri di cui all'art. 76, comma 4, lett.b) e dell'All. 1) alla parte III del d.lgs. 152/2006 costituisce un quid novi a ragione della nuova disciplina tecnica applicata, a più forte ragione considerato che è stata recepita solo con la DGR n.1950 del 28/10/2013, e tale statuizione è comunque intervenuta dopo l'emanazione della concessione, a sua volta rilasciata prima della scadenza del termine per l'emanazione del PTUA, che deve contenere le misure atte a conseguire gli obiettivi qualitativi dello stato delle acque;
inoltre la concessione, che si riferisce alla classificazione in allora

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