Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 09989
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'OF LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale militare, LUIGI MARIA FLAMINI, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. ROBERTO PORCARO del foro di ROMA, trasmesse digitalmente in data 27/9/2022.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9/11/2021 la Corte Militare di appello di Roma ha respinto l'appello di LO D'ON avverso la sentenza del Tribunale militare di Verona del 9/4/2021, che aveva condannato l'imputato, Maresciallo Capo E.I. in servizio presso il I Reggimento Artiglieria Terrestre in Fossano (CN), per il reato di peculato militare continuato e aggravato (artt. 81 cod. pen., 215 e 47 n. 2 cod. pen. m.p.) per essersi appropriato, in qualità di gestore della mensa di detto reparto, di generi alimentari destinati alla Brigata Alpina - Comando I Reggimento Artiglieria Terrestre di Fossano, nonché di due frigoriferi, dei quali l'imputato aveva proposto la messa fuori uso, generi e frigoriferi che faceva recapitare alla sua persona in Civitavecchia. Fatti commessi in Fossano e accertati in Civitavecchia il 25/6/2016. L'imputato è stato condannato alla pena di due anni di reclusione militare e alla pena accessoria della rimozione dal grado, con i doppi benefici di legge.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Roberto Porcaro, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il contestato reato, e correlato vizio di motivazione. Il ricorrente ribadisce le argomentazioni avanzate nel gravame onde evidenziare i dubbi in ordine alla provenienza dei generi alimentari e dei frigoriferi, che non sarebbero stati fugati dalla motivazione dell'impugnata sentenza, la quale è improntata ad un giudizio di stampo possibilistico, frutto di un apprezzamento generico, ma smentito dalla logica e dalle risultanze dell'id quod plerumque accidit, criterio che ne dovrebbe verificare bontà e fondatezza. In sintesi, l'affermazione di penale responsabilità è stata basata su congetture, in quanto tali soggette ai limiti di utilizzabilità previsti dagli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., che nella specie sono stati violati per la mancanza del requisito della certezza degli indizi.
2.2. Nel secondo motivo di ricorso si censura l'accertamento riguardante la merce alimentare, che risulta inficiato dalla mancata individuazione del numero di lotto di appartenenza di alcuni generi alimentari, come aveva dichiarato il teste Brig. Alessandro Roversi.
2.3. Nel terzo motivo si critica l'affermazione di responsabilità per l'appropriazione dei due frigoriferi industriali: se anche essi coincidessero con quelli oggetto della procedura di "fuori uso" ceduti a fini di smaltimento alla Cooperativa sociale GI, ciò non integra il contestato peculato militare per mancanza del requisito dell'appartenenza dei beni all'Amministrazione militare, come prevede l'art. 215 cod. pen. m.p.
2.4. Nell'ultimo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 215 cod. pen. m.p. e violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. A tenore del capo di imputazione, al D'ON si contestava di essersi appropriato di derrate alimentari e dei due frigoriferi disponendo che detti beni fossero inviati al suo recapito di Civitavecchia. Afferma la difesa che i giudici di merito hanno presupposto che l'imputato avesse il possesso fisico e materiale di entrambe le categorie di beni, mentre l'imputazione farebbe ritenere che la disposizione appropriativa fosse riferita al possesso giuridico dei beni, il che presupporrebbe una condotta dissimulatoria nei confronti (o in accordo con) la ditta fornitrice Oppi s.r.l. Inoltre, si censura l'individuato peculato, laddove sarebbe stata invece contestabile la truffa, in quanto nella specie la condotta