Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/12/2023, n. 36508

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di assegno mensile ex art. 13 della l. n. 118 del 1971, se l'originaria domanda è stata respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, che sono elementi costitutivi per la prestazione, al loro sopraggiungere l'interessato deve proporre un'altra istanza al fine di consentirne il vaglio in funzione del riconoscimento dell'emolumento, il quale andrà attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda amministrativa, anch'essa elemento costitutivo del diritto alla prestazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/12/2023, n. 36508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36508
Data del deposito : 29 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 'AULA B' Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. U B – Presidente – R.G.N. 4411/2021 Dott. R M – Consigliere – Cron. Dott. G ME – Consigliere – Rep. Dott. D C – Consigliere – P.U. 10/10/2023 Dott. A C – Consigliere Rel. – 7/07/2022 Assegno d'invalidità civile. Sopravvenire dei giurisdizione requisiti reddituali. ha pronunciato la seguente Nuova domanda. SENTENZA sul ricorso 4411-2021 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati M M, C P, P CCCI, con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrente –

contro

MURRI LUCA – intimato – per la cassazione della sentenza n. 1939 del 2020 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 19 ottobre 2020 (R.G.N. 1103/2018). Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 Udita la relazione della causa, svolta in udienza dal Consigliere A C. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito, per l'INPS, l'avvocato M M, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.– Il signor L M ha chiesto di condannare l'INPS a corrispondergli l'assegno d'invalidità civile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a decorrere dal primo gennaio 2016. Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso, osservando che l'INPS, con provvedimento non impugnato, aveva riscontrato l'insussistenza del requisito reddituale e che, in considerazione dell'originario diniego, era necessaria la presentazione d'una nuova domanda amministrativa. Il ricorrente non avrebbe potuto dunque beneficiare di una riattivazione dell'iniziale domanda. 2.– Con sentenza n. 1939 del 2020, depositata il 19 ottobre 2020, la Corte d'appello di Roma ha accolto il gravame del signor L M e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto dell'appellante di percepire, a decorrere dal primo gennaio 2016, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e ha condannato l'INPS a corrispondere la prestazione, «oltre i ratei maturati dall'indicata data, maggiorati di interessi legali con decorrenza di legge al saldo». 2.1.– In punto di fatto, la Corte territoriale ha accertato che il signor Murri, dopo il riconoscimento del requisito sanitario all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445- bis cod. proc. civ.), ha chiesto l'erogazione dell'assegno mensile il 20 novembre 2015, con domanda respinta il 15 marzo 2016 per la carenza dei requisiti socio-economici per gli anni 2014 e 2015. - 2 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 L'appellante ha quindi inoltrato, il 20 gennaio 2017, nuova richiesta, attestante la titolarità di tali requisiti a far data dal gennaio 2016. 2.2.– In punto di diritto, i giudici d'appello hanno rilevato che sull'interessato grava soltanto l'onere di presentare la domanda amministrativa di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102. In caso di esito positivo del procedimento regolato dall'art. 445-bis cod. proc. civ., l'interessato notificherà il decreto di omologa all'Istituto previdenziale, a sua volta tenuto a provvedere, «senza la necessità di ulteriori domande amministrative, alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle relative prestazioni» (pagina 4 della pronuncia d'appello). Allorché l'INPS, dopo la notifica del decreto di omologa, rigetti la domanda per «insussistenza

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi