Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 04246

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 04246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04246
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: PIERANTOZZI ANDREA nato a COLLI DEL TRONTO il 26/03/1966 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere D CUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 luglio 2022 la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta ad A P con sentenza del 10 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2020. A tal fine, ha rilevato che la sospensione era condizionata al pagamento da parte dell'imputato ed in favore della costituita parte civile, della provvisionale prevista in sentenza, adempimento cui P è venuto meno. Ha aggiunto, in diritto, che, non essendo stato indicato, dal giudice, il termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto provvedere al versamento della somma stabilita a titolo di provvisionale, il medesimo termine coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ed A P propongono autonomi ricorsi per cassazione, entrambi incentrati sulla contrarietà del principio di diritto sotteso alla
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