Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2003, n. 8413
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Il giudice di appello, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, deve, con giudizio complessivo e senza che sia necessario uno specifico mezzo di impugnazione, decidere sulle spese del primo grado oltre che su quelle del giudizio di appello.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. P L R - rel. Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
OPERA PIA SUSSIDIO CANEVARI DEMETRIO, con sede in Genova, in persona del legale rappresentante in carica Marchese G R, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato M T B, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato G C, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE S M, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S FABIANO 29, presso lo studio dell'avvocato G G, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati M S, D F, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
F M, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato P N, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato G A P, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 988/98 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione 3^ Civile, emessa il 22/12/98 e depositata il 30/12/98 (R.G. 93/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Pasquale NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D S Monica conveniva in giudizio Fiene Marina, esponendo che costei, con scrittura privata del 28 luglio 1995, le aveva promesso in vendita un appartamento pervenutole dall'Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio. L'attrice che, all'atto della stipula, aveva versato una caparra confirmatoria di lire 17.500.000, aveva scoperto che gravava sull'immobile un vincolo storico artistico regolato dalla legge 1 giugno 1939 n.1089, a causa del quale non era stato possibile procedere alla vendita definitiva. La D S pertanto, con lettera del 18 dicembre 1995, dichiarando di recedere dal contratto, aveva chiesto invano la restituzione del doppio della caparra.
Avendo acquistato un altro alloggio per le sue necessità familiari, domandava, nei confronti della Fiene, una sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della promittente venditrice e la di lei condanna al pagamento del doppio della caparra.
La convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per colpa della controparte, che aveva rifiutato la stipula dell'atto notarile di trasferimento, e chiamava in causa l'Opera Pia, la quale, costituendosi, negava di essere incorsa in qualche responsabilità.
Con sentenza del 28 ottobre 1997 il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda della D S, dichiarava risolto, per fatto e colpa della promittente venditrice, il contratto preliminare del 28 luglio 1995 e condannava la stessa a restituire all'attrice lire 35.000.000, oltre agli interessi legali.
In accoglimento poi della domanda proposta dalla Fiene contro l'Opera Pia, condannava quest'ultima a pagare alla prima, a titolo di risarcimento del danno, lire 35.000.000, oltre agli interessi. Appellavano in via autonoma l'Opera Pia e la Fiene. Con sentenza del 30 dicembre 1998, la Corte d'Appello di Genova, riuniti i giudizi, in parziale riforma, dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento della Fiene, l'ha condannata a restituire alla D S la caparra di lire 17.500.000, oltre agli interessi;
ha condannato l'Opera Pia a rimborsare tale minor importo alla Fiene. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Opera Pia, formulando tre mezzi di annullamento.
Resistono con separati controricorsi la D S e la Fiene, che hanno pure depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando l'errata applicazione di principi di diritto (artt. 112 e 360