Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 33769

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In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.

La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura "ad litem", la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Nel caso di notificazione dell'intimazione di sfratto a un'associazione non riconosciuta a mani del legale rappresentante non è necessaria la spedizione dell'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c., dovendo applicarsi analogicamente la disciplina della notificazione alle persone giuridiche e, quindi, il principio secondo il quale, ove tale intimazione sia consegnata a uno dei soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., il predetto adempimento non deve essere compiuto, poiché esso riguarda l'ipotesi di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, configurabile ex art. 138 c.p.c. soltanto in relazione alle persone fisiche.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 33769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33769
Data del deposito : 19 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o o t v n i e t a m r a g s e r t e n v i l o a t u o t b i a r g t i l n o b b c o l ORIGINALE e e d t 33769-2019 n e e r r o r i o r c e i t l R REPUBBLICA ITALIANA u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LOCAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 4245/2018 Cron. 33769 TERZA SEZIONE CIVILE Rep. ☺.

1. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 02/10/2019Dott. C GSI - Presidente Dott. A S - Consigliere PU Dott. E IO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI Consigliere Dott. M G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4245-2018 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXING TEAM SIMONE DI MARCO ASD in persona del Presidente DI MARCO DARIO ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SABATINO CIPRIETTI;
2019 ricorrente 1973

contro

M G, MASTRANGELO TIZIANA in proprio e nella qualità di A.D.S., MASTRANGELO ROSANNA, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANDREA DI LUZIO, MATTEO RICCI;
controricorrenti nonchè

contro

M G;
intimato avverso la sentenza n. 2256/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 07/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANTONIO PARETE per delega;
2

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 7/12/2017, la Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Boxing Team Simone Di Marco ASD, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la risoluzione del contratto di comodato intercorso tra l'associazione appellante (quale comodataria) e Giovanna De Amicis, contestualmente dichiarando l'insussistenza di alcun diritto degli eredi 1 della De Amicis (nelle more deceduta) al chiesto risarcimento dei danni.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato l'infondatezza delle eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare sollevate dall'associazione in sede di appello, tanto in relazione alla nullità del giudizio (fondata sulla premessa dell'invalido compimento, ad opera di controparte, degli atti della fase introduttiva, consistito nella notificazione di un'intimazione di sfratto per morosità, e contestuale citazione per la convalida, dopo il decesso della parte sostanziale), quanto in relazione alla ritualità del mutamento di domanda avvenuto con la memoria ex art. 426 c.p.c. (da risoluzione di un contratto di locazione a risoluzione di un contratto di comodato). Ciò posto, esclusa la violazione, da parte del giudice di primo grado, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (avendo gli eredi della De Amicis ritualmente richiamato la domanda di risoluzione del contratto di comodato precario e quella di condanna alla restituzione dell'immobile concesso in godimento proposte nel corso del giudizio), la Corte d'appello ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte 3 Udienza del 2 ottobre 2019 - R.G. n. 4245/2018 - rel. cons. Marco Dell'Utri in cui aveva escluso l'utilizzabilità della copia del contratto di comodato a termine prodotto dall'associazione odierna ricorrente (siccome ritualmente disconosciuta dalle controparti), sottolineando la ritualità della negata ammissione delle prove per testi invocate dall'associazione comodataria, in assenza dei relativi presupposti di legge.

3. Avverso la sentenza d'appello, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Boxing Team S D M ASD propone ricorso per cassazione e sulla base di otto motivi d'impugnazione.

4. T M, R M e Giovanni Mastrangelo resistono con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l'associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per essere la corte d'appello incorsa nel vizio di omessa pronuncia in relazione all'impugnazione della sentenza non definitiva emessa dal giudice di primo grado, con particolare riguardo alla denunciata nullità del giudizio di primo grado in conseguenza del decesso dell'originaria attrice prima della notificazione dell'atto introduttivo, e alla denunciata inammissibilità della mutatio libelli in cui erano incorse le controparti nel corso del giudizio.

2. Il motivo è infondato.

3. Osserva al riguardo il Collegio come la corte d'appello abbia espressamente risolto e giustificato, sul piano argomentativo, le questioni relative alla denunciata nullità del giudizio di primo grado in 4 Udienza del 2 ottobre 2019 - R.G. n. 4245/2018 - rel. cons. Marco Dell'Utri क conseguenza del decesso dell'originaria attrice prima della notificazione dell'atto introduttivo (cfr. la motivazione relativa al superamento della questione per mancata impugnazione dell'ordinanza di mutamento del rito implicitamente reiettiva dell'eccezione di nullità in esame: fl. 3 della sentenza impugnata), e alla denunciata inammissibilità dell'asserita mutatio libelli in cui erano incorse le controparti nel corso del giudizio (cfr. la motivazione relativa all'ammissibilità, in sede di memorie ex art. 426 c.p.c., della proposizione di domande nuove: fl.

4-5 della sentenza impugnata).

4. L'avvenuta giustificazione delle decisioni assunte sui punti indicati ad opera del giudice a quo (indipendentemente dalla relativa condivisibilità o correttezza) vale pertanto a escludere il ricorso del vizio denunciato con il motivo in esame.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 667 e 426 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità degli atti del giudizio di primo grado per essere stato introdotto a seguito del decesso della parte attrice;
e tanto, sulla base dell'erronea premessa secondo cui l'ordinanza di mutamento del rito, assunta ai sensi dell'art. 667 c.p.c., era valsa a concludere in modo definitivo la fase preliminare, con la conseguente irrevocabilità della stessa (segnatamente in relazione all'implicito rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dall'associazione odierna ricorrente) in quanto non impugnata.

6. Con il terzo motivo (indicato come secondo-bis in ricorso), la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 1722 c.c. e 667 e 426 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte 5 Udienza del 2 ottobre 2019 R.G. n. 4245/2018 - rel. cons. Marco Dell'Utri territoriale omesso di rilevare la nullità degli atti del giudizio, con particolare riguardo al mancato rilievo dell'intervenuta estinzione del mandato rilasciato dalla De Amicis a T M ai fini della proposizione del giudizio (e di quello rilasciato da quest'ultima al relativo difensore) a seguito del decesso della De Amicis prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

7. Entrambi i motivi congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte sono infondati, - benché, a fronte della correttezza della decisione assunta, occorra provvedere alla correzione della motivazione sul punto dettata dalla corte d'appello.

8. Varrà al riguardo rilevare come dagli atti del giudizio (cfr. fl. 3 della sentenza d'appello) sia emerso che l'intimazione di sfratto per morosità e la contestuale citazione della convalida furono notificate a mani proprie del legale rappresentante dell'associazione, Simone Di

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