Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2021, n. 46811

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2021, n. 46811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46811
Data del deposito : 22 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT FA, nato a [...] il [...] CC UR, nato a [...] il [...] CC IO, nato a [...] il [...] CC NE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 03/03/2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 15/02/2017 del Tribunale di Viterbo, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NT FA, CC UR, CC IO e CC NE in relazione ai reati loro ascritti (artt. 5,10-ter e 11 d.lgs 74/2000) perché estinti per prescrizione, revocava la confisca per equivalente e dichiarava la perdita di efficacia del sequestro preventivo relativamente ai beni oggetto della stessa;
confermava la disposta confisca ex art. 240 cod. pen. e le statuizioni civili.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NT FA, CC UR, CC IO e CC NE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono violazione degli artt. 110 cod. pen, 11 d.lgs 74/2000 e 240, comma 1, cod. pen. Argomentano che la Corte di appello aveva confermato la confisca degli appartamenti in sequestro ritenendoli integranti il profitto del reato tributario, richiamando l'art. 12-bis d.lgs 74/2000;
tale confisca era stata disposta dal Tribunale come confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. avente ad oggetto gli strumenti a mezzo dei quali era stato commesso il reato, presupponente una sentenza di condanna;
la diversa giustificazione in assenza di impugnazione da parte del PM violava il disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 110 cod. pen., 11 d.lgs 74/2000 e 240, comma 1, cod.pen. in relazione all'art. 579 cod. pen., lamentando che la Corte territoriale, avendo l'appello riguardato tutti i capi della sentenza ed avendo detta Corte dichiarato i reati estinti per prescrizione, avrebbe dovuto revocare non solo la confisca per equivalente ma anche quella diretta. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui conferma la confisca ai sensi dell'ad 240, comma 1, cod. pen. dei beni in sequestro. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva nella quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non sussiste la asserita violazione del divieto di reformatio in peius per effetto della riqualificazione della tipologia di confisca diretta da parte del giudice di rinvio, quale confisca ex art. 12 -bis d.lgs 74/2000 in luogo della originaria confisca facoltativa, disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, non viola il divieto di reformatio in pejus una diversa qualificazione giuridica della misura ablatoria disposta dal giudice di primo grado, pur in assenza di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, in quanto l'attribuzione alla misura di una diversa qualificazione giuridica costituisce un'operazione istituzionalmente spettante al giudice, anche se di secondo grado (Sez.3, n. 9156 del 17/12/2020, dep.08/03/2021, Rv.281327 - 01;
Sez.6, n. 13844 del 02/12/2016, dep.21/03/2017, Rv.270372 - 01;
Sez.6, n.10708 del 18/02/2016, Rv.266558 - 01,). Si è osservato, in proposito, che, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere il divieto di reformatio in peíus con riguardo al giudizio di appello faccia espressamente salvo il potere del giudice di «dare al fatto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi