Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24872
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: DI ROCCO FRANCO nato a MILANO il 19/08/1978 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione svolta dal Consigliere E P. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, G C, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2023, il Tribunale di Milano, sezione direttissime in composizione monocratica, ha rigettato la convalida dell'arresto disposto in flagranza di reato dalla Polizia giudiziaria, non applicando la misura cautelare richiesta per il reato di cui agli artt. 56, 624,625 comma primo n.2 prima ipotesi cod. pen. La contestazione cautelare ha ad oggetto il tentato furto in danno dell'esercizio commerciale Prada commesso forzando le porte dell'uscita di emergenza e le serrature dei cassetti e di una cassaforte, non verificandosi la sottrazione per l'arrivo delle forze di polizia su segnalazione della vigilanza privata. Il Giudice della impugnata ordinanza non ha convalidato il provvedimento precautelare adottato di urgenza atteso che: - la fattispecie contestata a seguito dell'entrata in vigore del D.Ivol50/22 è divenuta procedibile a querela con la conseguente applicabilità dell'art.380 comma terzo cod. proc. pen.;- la persona offesa è una persona giuridica (PRADA S. p. a.) e la querela deve contenere specificamente i poteri di rappresentanza di cui all'art.337 comma terzo cod. proc. pen., laddove la documentazione prodotta fa generico riferimento ad una delega senza individuazione di specifici poteri e senza procura speciale;- la store manager dell'esercizio commerciale, Laura Qualtorto non poteva considerarsi legittimata a proporre denunzia querela.
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