Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2023, n. 01334

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2023, n. 01334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01334
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 30553/2020 R.G. proposto da Mig S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G T, M L e L D A , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimoin Roma, via di Val Gardena, n. 3;
–ricorrente –

contro

Volkswagen Leasing Gmbh, rappresentata e difes a dall'Avv. F G e dal Prof. Avv. C F G, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimoin Roma, via Veneto, n. 54/B ;
–controricorrente – Oggetto Impugnazioni civili — Revocazione — Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione —Presupposti —Fattispecie per la revocazione del la ordinanza n. 1 7694 /20 20 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 25 agosto 20 20 R.G.N. 20406/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere E I. udito l’Avvocato C M, per delega;
udito l’Avvocato F G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M V, che ha concluso chiedendo che il ricorso vengarigettato.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 19 aprile 2018 la Corte d’appello di Milano confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda della Mig S.r.l. volta a ottenere, nei confronti della convenuta Volkswagen Leasing Gmbh, tutela condannatoria del credito risarcitorio ad essa ceduto dal fallimento della C C S.r.l. per i danni da quest’ultima subiti a causa della notevole decurtazione del prezzo di alcuni immobili oggetto di un contratto di leasing a seguito dell'applicazione della c.d. clausolarisk reduction. Osservò in sintesi la Corte territoriale che: — agendo la Mig quale cessionaria di credito litigioso, la sua legittimazione era necessariamente correlata al contenuto della domanda inizialmente avanzata dalla cedente C C S.r.l. (in pregresso giudizio poi interrotto per il sopravvenuto fallimento dell’attricee quindi estinto per mancata riassunzione);
— la tesi centrale dell’ attrice in quel giudizio era che il piano di riduzione del debito non fosse altro che un finanziamento di scopo (cui C C era dovuta ricorrere a causa della situazione di grave difficoltà finanziaria in cui versava) assistito da patto commissorio, cioè un finanziamento garantito dalla cessione di un credito;— anche la subordinata domanda di declaratoria della null ità della clausola sulla risk reduction per illiceità della causa era coerente con taletesi di fondo;
— la società Mig, al contrario, aveva posto a fondamento della domanda giudiziale di declaratoria di illegittimità della clausola risk reduction la presunta « violazione del divieto di abuso di posizione dominante da parte delle società del gruppo Volkswagen»;
si trattava, quindi, «di un titolo diverso da quello azionato da C C», per cui correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la società attrice fosse priva della legittimazione sostanziale a porre una simile domanda;
—era da rigettare anche il secondo motivo di gravame col quale la società appellante aveva chiesto il risarcimento del danno prospettando, a carico della convenuta, una responsabilità per ricettazione prefallimentare, dal momento che nell'atto di citazione del 2 marzo 2012 della società C C non risultava avanzata alcuna domanda riconducibile a tale titolo.

2. Avverso tale decisione la Mig S.r.l. propose ricorso per cassazione sulla base di due motivi: con il primo dedusse che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenut o dirimente, ai fini della legitimatio ad causam, la diversità, comunque contestata, della causa petendi dedotta dalla cedente a fondamento della propria domanda subordinata, l’unica riproposta dalla cessionaria, non essendo comunque diverso il diritto fatto valere in giudizio;
con il secondo contestò il presupposto di tale assunto, ossia la diversità delle causae petendi.

3. Con ordinanza n. 17694/2020, depositata in data 25 agosto 2020, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso , regolando di conseguenza le spese. Ai fini della presente disamina viene in rilievo la motivazione esposta a fondamento del giudizio di inammissibilità e, comunque, di infondatezza del secondo motivo.

3.1. Secondo quanto esposto nell’ordinanza, Mig S.r.l. aveva con esso denunciato la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione alle regole applicate agli atti processuali messi a confronto per l'individuazione della causa petendi fatta valere dalla società fallitae dalla cessionaria. In particolare, con una prima censura essa aveva lamentato che erroneamente la domanda risarcitoria in subordine proposta dalla cedente con riferimento alla sola clausola di risk reduction, era stata ritenuta anch’essa fondata sulla violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 cod. civ.) ;
con altra censura si era invece contestata l’affermazione che la cedente non avesse posto a fondamento di tale domanda subordinata anche la prospettazione dellaricettazione prefallimentare.

3.2. Al riguardo, nell’ordinanza revocanda, si osserva anzitutto che la stessa parte ricorrente aveva dichiarato (p ag . 6 del ricorso) di aver proposto un nuovo giudizio nel quale si discuteva della illegittimità dell'abnorme decurtazione del prezzo di cessione del contratto di leasing, e ciò sotto un duplice profilo, cioè l'abuso di posizione dominante e la c.d. ricettazione prefallimentare, il che significa che la questione della violazione delle regole sul patto commissorio non era stata posta nel giudizio odierno.
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