Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/10/2013, n. 22567

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna: va, quindi, esclusa la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per assenza del P.M. all'udienza di conferimento dell'incarico e per la conseguente omissione della sua firma sul documento oggetto di querela.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/10/2013, n. 22567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22567
Data del deposito : 2 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P S - Presidente -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. A M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5316/2012 proposto da:
BELGRAVE CELESTINA (BLGCST51H47Z614F) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentata e difesa dagli avvocati PINZAUTI ILARIA, GUARDUCCI GIANNETTO, giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
EDILPITTI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G F, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
MARCUCCI LISA, MARCUCCI BEATRICE, MARCUCCI CARLOTTA, FREDIANI MARIA, MARCUCCI GINEVRA tutte quali eredi di M F, SANNINO GINO, MARIOTTI RENATA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1871/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 15.12.2010, depositata il 31/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito per la ricorrente l'Avvocato Massimo Vita (per delega avv. Giannetto Guarducci) che insiste per l'accoglimento del ricorso;

udito per la controricorrente l'Avvocato Costanza Cirilli (per delega avv. Francesco Grignolio) che si riporta agli scritti;

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c., nel procedimento civile iscritto al R.G. 5316 del 2012:
"Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato, confermando la pronuncia di primo grado, la querela di falso, proposta dalla ricorrente in ordine a due documenti prodotti da Franco M, convenuto nella causa avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della cessione di quote della s.r.l. "i due Torrenti" promossa dall'alienante Belgrave nei confronti dell'acquirente. I documenti erano i seguenti:
Quietanza di pagamento delle somme di L. 90.000.000 in data 12/6/1993;
L. 100.000.000 e L. 900.000 in data 27/7/1993;
"Atto e d'accordo definitivo" del 26/7/1993.
Nel giudizio principale la Belgrave aveva richiesto il pagamento di L. 293.000.000 portati da vaglia cambiari a firma del convenuto nonché interessi e risarcimento del danno mentre il M aveva opposto di aver corrisposto oltre il dovuto sulla base della ricostruzione di una complessa vicenda contrattuale, ripetutamente modificata, fondata sulla cessione complessiva delle quote per un prezzo di L. 600.000.000, comprendente gli oneri per il ripianamento delle passività, rivelatasi particolarmente elevate. Alla luce della quantificazione del saldo finale, fondato sui bilanci di esercizi o della società, sottoposta ad amministrazione giudiziaria, era emersa, secondo il convenuto, la sua posizione creditoria verso la cedente. Tale ricostruzione era radicalmente contestata dalla Belgrave che riteneva di non aver ricevuto il corrispettivo pattuito, peraltro convenzionalmente determinato senza considerare le perdite di esercizio. Il giudizio principale veniva interrotto per il decesso del M e riassunto nei confronti degli eredi. Partecipavano al giudizio tra gli altri la s.r.l. E in qualità di cessionaria delle quote in questione.
I documenti erano stati impugnati di falso per alterazione del loro contenuto in quanto non proveniente ne' concordato con la querelante, la quale ne contestava radicalmente la veridicità, osservando come fosse evidente l'opera di rimaneggiamento progressiva cui erano stati sottoposti non con il suo assenso.
La Corte d'Appello ha rigettato la querela osservando quanto segue Ha escluso la nullità della sentenza per il mancato intervento obbligatorio del pubblico ministero, in quanto emerso per tabulas che il p.m. era stato avvisato dell'instaurazione del procedimento incidentale, risultando irrilevante alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la sua effettiva partecipazione. Del pari ininfluente la mancata apposizione della sottoscrizione del p.m. sui documenti impugnati in quanto essi erano già sotto sequestro e non vi era alcun dubbio sulla loro identificazione;

Il documento contenente la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi