Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/09/2018, n. 22189

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/09/2018, n. 22189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22189
Data del deposito : 12 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 11983-2015 proposto da: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE P.IVA 80188210589, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE P.IVA 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

2018 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 11 rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

VIEZZOLI GIULIO, VENANZI MARCO, PACIFICO ALBERTO, SEPE CARLA, BALISTRERI ROSOLINO, OTTAVI CARLO, SALETTI ETTORE ITALO, MAGAUDDA GIUSEPPE, MACCARI PIETRO, ANGELINI LEONELLO, BRONDI LIDIA, LEONI GIUSEPPE, TALLARICO BRUNO, BISOGNO ROBERTO, DE MARCO SALVATORE, LOGUERCIO CANIO, PERROZZI TERESA, nonché nella qualità di eredi di DONNHAUSER CESARE GUGLIELMI MARGHERITA e DONNHAUSER ADRIANO, DE POLI MATTEO nella qualità di erede di DE POLI FABRIZIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato M R LUCA LIOI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALFREDO SAMENGO e FRANCESCO GIAMMARIA, giusta delega in atti;
- LAZZARI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA TRADARDI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè

contro

PENNA MARINA;
- intimata - avverso la sentenza n. 1856/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2015, R. G. N. 2520/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato STEFANO VITI per delega verbale M R LUCA LIOI;
udito l'Avvocato NICOLETTA TRADARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RG 11983/2015

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, previa disapplicazione in parte qua del decreto interministeriale del 4 giugno 2001, ha dichiarato il diritto dei nominati in epigrafe a percepire, con decorrenza giugno 2001, l'indennità di funzione in misura pari allo stipendio tabellare iniziale dei dirigenti di prima fascia (con esclusione della RIA e dell'indennità di posizione), e gli interessi legali sulle differenze a tale titolo maturate dalla data della scadenza dei singoli ratei al soddisfo.

2. Gli appellanti, componenti della Commissione tecnico-scientifica istituita dall'art. 14, comma 7, legge 28 febbraio 1986 n. 41, avevano convenuto in giudizio il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'economia e delle finanze lamentando l'illegittimità del decreto interministeriale che aveva determinato la speciale indennità di funzione loro spettante in misura corrispondente alla retribuzione di posizione, parte fissa, quantificata in quaranta milioni di lire. Ad avviso dei ricorrenti, la legge istitutiva della Commissione aveva previsto che il trattamento retributivo dei componenti fosse determinato in analogia con i criteri fissati dall'art. 3, comma 2, della legge n. 878 del 1986 in tema di disciplina del Nucleo di valutazione del Ministero dell'economia, che a sua volta rinviava alla normativa dettata per i componenti del SECIT, in favore dei quali era stata prevista una speciale indennità di funzione di importo pari allo stipendio del dirigente generale. I ricorrenti avevano altresì richiamato i pareri emessi da Consiglio di Stato sulla natura mobile del rinvio per sostenere che l'Amministrazione, nel determinare il trattamento retributivo, non poteva quantificare gli importi in misura deteriore rispetto al passato, in quanto la stessa doveva essere pari allo stipendio tabellare.

3. L'appello proposto dagli originari ricorrenti avverso la sentenza di rigetto è stato accolto dalla Corte territoriale sulla base delle seguenti considerazioni:

3.1. la legge n. 59 del 1987, tuttora vigente, ha sottratto all'Amministrazione qualsiasi discrezionalità nella quantificazione del trattamento retributivo spettante ai componenti della Commissione, prevedendo che lo stesso dovesse corrispondere a quello previsto per gli Ispettori del SECIT, a sua volta determinato mediante il rinvio al trattamento economico riservato alla dirigenza dello Stato;

3.2. per effetto del duplice rinvio, il trattamento retributivo dei componenti della Commissione è stato equiparato a quello degli Ispettori del SECIT, per i quali la legge n. 146 del 1980, art. 12, aveva stabilito che compete il trattamento economico pari a quello del dirigente generale di livello C;
la norma è stata poi abrogata e sostituita dall'art. 22 d.p.r. 107/2001, che ha rimarcato il collegamento alle dinamiche retributive connesse alla contrattualizzazione del trattamento economico della dirigenza;
entrambe le norme citate prevedono quindi che l'ammontare della speciale indennità connessa alla funzione deve essere pari al trattamento RG 11983/2015 economico conosciuto al dirigente, limitato, dopo la contrattualizzazione, alla sola parte fondamentale della retribuzione;

3.3. il decreto interministeriale del 4 giugno 2001 aveva determinato, invece, l'indennità connessa allo svolgimento del particolare incarico non in misura corrispondente allo stipendio tabellare previsto per i dirigenti di prima fascia, bensì in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione;

3.4. che a nulla valeva opporre che l'art. 15 Legge n. 59 del 1987 aveva rinviato, attraverso il richiamo all'art. 3 legge 878 del 1986, al solo art. 12 della legge 146/1980, abrogato dal d.p.r. 107/2001, poiché, come osservato da Consiglio di Stato nel parere espresso n. 429 del 2002, ove la retribuzione di una determinata categoria di personale è collegata a quella prevista per un'altra categoria, la variazione retributiva della categoria di riferimento implica analoga variazione per la categoria collegata, restando così irrilevante l'intervenuta abrogazione dell'art. 12 legge n. 146 del 1980, in quanto il rinvio contenuto nella legge 59 del 1987 all'art. 3 della legge n. 878 del 1986, ossia al trattamento economico riservato ai componenti del SECIT, comporta che si estendono automaticamente agli appellanti le modificazioni intervenute nella normativa disciplinante il rapporto con l'Ispettore del servizio tributario;
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