Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/01/2021, n. 00020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/01/2021, n. 00020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00020
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERVILIANO MARCO nato a MOTTOLA il 14/02/1981 avverso il decreto del 13/04/2019 del PRESIDENTE DEL TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO----ì C zl-ato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con decreto emesso, de plano, il 13 aprile 2019 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, per mancata enunciazione di motivi di impugnazione, il reclamo proposto da M S per la riforma di ordinanza di rigetto di domanda di permesso emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Pavia;
che per la cassazione di tale decreto S ha proposto ricorso (atto da lui solo sottoscritto) contenente un motivo di impugnazione;
che il 3 agosto 2017 entrò in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 che, con l'art. 1, commi 54 e 63 ha modificato, rispettivamente, il .comma 1 dell'art. 571 cod. proc. pen. e il comma 1 del successivo art. 613;
che il novellato art. 571, comma 1, è del seguente tenore: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.» che per effetto della menzionata modifica questo è il testo dell'art. 613, comma 1: «L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori»;
che, pertanto, a partire dal 3 agosto 2017: il ricorso per la cassazione di qualunque tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) di giudice di merito, emesso dopo tale data, ovvero emesso prima di tale data e solo dopo questa notificato (cfr. S.U., n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), per il quale la legge processuale prevede tale mezzo di impugnazione, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione munito di procura conferita dalla parte che del provvedimento chiede l'annullamento;
non è ammesso che il ricorso sia dalla parte stessa personalmente sottoscritto;
che il ricorso da Serviliano presentato per la cassazione del sopra indicato decreto con atto da lui solo sottoscritto è dunque inammissibile per violazione del (novellato) art. 613, comma 1, cod. proc. pen. dal momento che il provvedimento impugnato è stato emesso il 13 aprile 2019;
che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro (art. 616 cod. proc. pen.). I.
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