Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/09/2022, n. 36746

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/09/2022, n. 36746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36746
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C G, nato a Palermo, il 11/10/1984;
avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. L G, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. da C G avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva respinto l'istanza presentata ex art. 302 c.p.p. rilevando la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere applicatagli in riferimento ai reati di associazione di tipo mafioso, lesioni volontarie aggravate e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In proposito va osservato che il C è stato inizialmente sottoposto a fermo ordinato dalla DDA di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito il 13 settembre 2021 nel circondario del Tribunale di Termine Imerese e conseguentemente, la mattina del successivo 15 settembre il G.i.p. dello stesso Tribunale, ha proceduto alla sua convalida assumendo a distanza l'interrogatorio dell'indagato. All'esito dell'udienza di convalida il medesimo giudice emetteva il titolo cautelare dichiarandosi contestualmente incompetente in favore dell'autorità giudiziaria palermitana ai sensi dell'art. 27 c.p.p. Il 20 settembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha infine adottato un nuovo titolo cautelare, senza procedere ad ulteriore interrogatorio di garanzia, provvedimento poi confermato dal giudice del riesame. Nel corso dell'udienza di convalida il difensore del C ha eccepito la nullità della medesima per violazione del diritto di difesa, evidenziando di essere stato avvisato della sua fissazione solo il pomeriggio del 14 settembre 2021, con conseguente impossibilità di prendere contezza del decreto di fermo e degli atti posti a sostegno dello stesso. Eccezione reiterata con la menzionata istanza ex art. 302 c.p.p. e con l'appello proposto avverso il rigetto della medesima e che il Tribunale ha ritenuto infondata in quanto il difensore aveva omesso di chiedere al G.i.p. di Termini Imerese un differimento dell'udienza al fine di garantirgli il concreto esercizio di difesa.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente eccepisce anzitutto come l'udienza di convalida sia stata fissata per le 9.30 del 15 settembre 2021, risultando dunque irrilevante che la stessa abbia poi avuto inizio solo alle 10.44, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, tale ritardo non avrebbe consentito comunque al difensore di accedere agli atti del procedimento depositati presso il Tribunale di Termini Imerese, avendo egli scelto di partecipare nel luogo di detenzione del proprio assistito, recluso invece a Palermo. In secondo luogo evidenzia come l'avviso al difensore debba essere tempestivo, non solo nel senso che deve concedere allo stesso il tempo necessario per partecipare fisicamente all'atto, ma altresì quello utile per svolgere un'adeguata assistenza difensiva previo esame degli atti processuali. Il che nel caso di specie non sarebbe stato garantito, anche tenuto conto del volume di atti posti a corredo del provvedimento di fermo. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione proposta dinanzi al giudice della convalida in quanto proposta solo dopo l'espletamento dell'interrogatorio dell'indagato, il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Infatti come risulta dalla registrazione dell'udienza e dalla sua trascrizione, allegata al ricorso, il difensore aveva tempestivamente annunziato l'intenzione di dedurre la nullità, ma era stato il giudice ad imporgli di differire il suo intervento all'esecuzione dell'interrogatorio, impedendogli conseguentemente di formulare in tempo utile istanza di differimento e consentendogli, dunque, di sollevare soltanto l'eccezione di nullità. Altrettanto erroneamente, infine, il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto che l'eventuale nullità dell'udienza cautelare non inficia la legittimità del titolo cautelare adottato all'esito della medesima, posto che la suddetta nullità si estende all'interrogatorio, la cui invalidità comporta l'inefficacia della misura applicata.
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