Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2021, n. 24157

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2021, n. 24157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24157
Data del deposito : 21 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M A, nato a Roma il 6/5/1962 avverso l'ordinanza del 29/12/2020 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto l'istanza proposta da A M, volta a ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione nei confronti del decreto penale di condanna alla pena di 100,00 euro di ammenda, emesso nei suoi confronti il 18 giugno 2018 in relazione al reato di cui all'art. 674 cod. pen., notificatogli il 17 agosto 2020 al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, l'Avvocato F N del Foro di Roma. Il Giudice per le indagini preliminari, nel disattendere la richiesta dell'imputato, ha evidenziato che questi aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, l'Avvocato F N, e che il 27 luglio 2020 aveva comunicato a tale difensore la revoca del mandato difensivo conferitogli, senza, però, comunicarla agli organi giudiziari che procedevano nei suoi confronti, né eleggere nuovo domicilio, cosicché la notificazione del decreto penale di condanna era stata eseguita il 17 agosto 2020 al suddetto Avvocato N, quale difensore dell'imputato e domiciliatario dello stesso, sulla base dell'unica nomina ed elezione di domicilio presenti in atti;
tale notificazione doveva, pertanto, ritenersi regolare, con la conseguente decorrenza da essa del termine per proporre l'opposizione avverso il decreto penale di condanna, la cui mancata proposizione non poteva, dunque, essere ricondotta a caso fortuito o forza maggiore, bensì alla negligenza dell'imputato nella comunicazione della revoca del mandato difensivo e della elezione di domicilio.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, premesso di aver appreso solo il 12 novembre 2020 della avvenuta notificazione in data 17 agosto 2020 del decreto penale mediante consegna al proprio precedente difensore, a seguito delle verifiche svolte dal nuovo difensore di fiducia, l'Avvocato Alessandra Manzo del Foro di Roma, non avendogli l'Avvocato N comunicato di aver ricevuto la notificazione di tale decreto penale, ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte relativa alla esclusione della mancanza di conoscenza della notificazione del decreto penale da parte dell'imputato, che era stata fondata dal giudice per le indagini preliminari sulla esclusione della configurabilità di una situazione di forza maggiore o di un caso fortuito ostativi alla proposizione dell'opposizione e non, come invece sarebbe stato necessario, sulla indagine in ordine alla incolpevole mancata conoscenza della notificazione di tale decreto, a causa della omessa comunicazione di tale evento da parte del precedente difensore di fiducia del ricorrente.
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