Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 05/01/2023, n. 00086

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 05/01/2023, n. 00086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00086
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S AE nato a ROMA il 27/03/1943 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del /Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato S E, del foro di ROMA, in difesa dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma con la pronuncia indicata in epigrafe, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada, ha confermato la responsabilità di A S per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. L'imputato, in particolare, è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di C P per colpa consistita non solo in imprudenza ma anche nella violazione degli artt. 141, 142 e 148 cod. strada. Egli, alla guida della propria vettura ed in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,62 g/1), percorrendo una strada a doppio senso di marcia ad una velocità- di circa 95 km/h (in tratto avente limite pari a 50 km/h), ha percepito con ritardo che la vettura (BMW) che lo precedeva stesse compiendo una manovra di accostamento al centro della strada per eseguire una svolta a sinistra. Quindi, tentando di superare la BMW in curva, dopo averla toccata, l'imputato ha invaso la corsia dell'opposto senso di marcia così provocando uno scontro frontale con una vettura (FORD) proveniente dal senso opposto (ad una velocità di circa 99 km) e causando il decesso del relativo conducente (oltre che lesioni personali g kSItrIg una donna dallo stesso trasportata per le quali vi è stata declaratoria di improcedibilità per assenza di querela).

2. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte territoriale avrebbe ricostruito i fatti, argomentando dalle consulenze agli atti, nel senso per cui la BMW, nonostante l'indicatore sinistro azionato, avrebbe eseguito uno spostamento a destra alla velocità di 60 km/h. Sicché, sarebbe contraddittoria oltre che manifestamente illogica e tale da non considerare le deduzioni del consulente della difesa, la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui, nonostante il dato del lieve urto tra la parte anteriore destra della vettura condotta dall'imputato e la parte posteriore sinistra della BMW, al pari del primo giudice avrebbe negato l'efficienza eziologica alla condotta dell'autista della BMW rispetto allo sbandamento della vettura guidata dall'imputato a causa del quale lo stesso avrebbe invaso l'opposta corsia. Con i motivi secondo e terzo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito, rispettivamente, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che si assume sproporzionato, oltre che in ordine al motivo d'appello con il quale si chiedeva la revoca o perlomeno la sostituzione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con la diversa sanzione della sospensione della patente di guida.
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