Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/02/2021, n. 04204
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PUPPO VITTORIO nato a VENEZIA il 13/10/1948 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere V T;Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina tentata già pronunciata dal Tribunale di Treviso con sentenza 8 novembre 2015. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato , D P V, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità e all'affermata attendibilità delle dichiarazioni del coimputato L N - portatore di un rilevante interesse personale a ridurre la propria responsabilità - e alla inattendibilità o irrilevanza delle dichiarazioni degli altri coimputati PIPPI e DE LUCA anche in relazione al fatto che le immagini della videosorveglìanza mostrano solo il DEL PUPPO che gira per il supermercato e poi ne riesce senza avere fatto nulla. 2.2. Vizio di motivazione in punto valutazione delle dichiarazioni dell'imputato L e in relazione alla presenza di non rilevate domande suggestive da parte del PM. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'articolazione dei motivi di ricorso non si confronta con l'effettivo tenore della motivazione del provvedimento impugnato e lo stesso svolgimento dei motivi appare risultare la mera riproposizìone in forma quasi inalterata delle medesime doglianze poste a fondamento dell'atto di appello/ senza che vi sia valutazione e contestazione delle argomentazioni - esplicite, congrue e coerenti - con cui la Corte territoriale le ha disattese, difettando quindi la valutazione dell'effettiva portata dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato. La Corte territoriale - infatti - ha congruamente e motivatamente disatteso la tesi difensiva evidenziando come l'impostazione dell'appellante (riproposta in sede dì ricorso) non tiene conto della testimonianza DE LUCA che aveva visto il colloquio tra il PIPPI e il soggetto ritenuto essere il L fuori dal supermercato. In quest'ottica, la stessa condotta del DEL PUPPO in sede di videoriprese si ricollega a tale situazione e comunque costituisce condotta coerente alle dichiarazioni del coimputato e privEidí spiegazione al di fuori di tale considerazione.