Cass. civ., sez. III, sentenza 08/10/2004, n. 20073

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In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Nella specie, avente ad oggetto un contratto concluso dalla Regione Lazio, per lo svolgimento di un corso di formazione per dipendenti regionali, in applicazione del succitato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, affermando che, avendo la Regione provato l'esistenza del contratto e gli obblighi della controparte di gestire regolarmente il corso e di depositare il rendiconto delle spese entro il termine a questo fine convenuto, incombeva sulla controparte l'onere di dimostrare detto deposito, al fine di evitare l'accoglimento della domanda di risoluzione e quella conseguenziale, di restituzione del corrispettivo percepito).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/10/2004, n. 20073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20073
Data del deposito : 8 ottobre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F G - Presidente -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. P

LICATESE

Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCANTONIO COLONNA

27, presso la SEDE DELL'AVVOCATURA REGIONALE, difesa dall'avvocato P S, con procura speciale del Dott. Notaio M D F in

ROMA

7/5/2004;
REP. N. 96219;



- ricorrente -


contro
C S, in persona del suo legale rappresentante, ing. G B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE

20, presso lo studio dell'avvocato S V, che la difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 572/01 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione civile emessa il 30/11/2000, depositata il 20/02/01;
RG. 2437/1997;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/06/04 dal Consigliere Dott. Renato P LICATESE;

udito l'Avvocato P S (per procura speciale);

udito l'Avvocato PASQUALE VARONE (per delega Avv. S V);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO

Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera della Giunta regionale del Lazio n. 9688 del 28 dicembre 1984 veniva approvata, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1978 n. 14, sulla disciplina delle attività di formazione professionale, una convenzione con la s.p.a. Cobarr, per l'istituzione di un corso di formazione per 28 lavoratori suoi dipendenti, concedendosi alla stessa, a tal fine, un contributo di lire 132.000.000.
Non avendo detta società, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 25 della l. cit. e dall'art. 5 della convenzione, dopo circa un quinquennio, depositato il rendiconto delle spese sostenute, la Regione addebitava alla concessionaria la somma di lire 63.560.000, a suo tempo erogatale per l'istituzione e lo svolgimento del corso.
Conveniva pertanto l'inadempiente innanzi al Tribunale di Frosinone, chiedendone la condanna al pagamento della stessa somma, oltre agli accessori.
La convenuta restava contumace.
La domanda è stata rigettata tanto dal Tribunale, con sentenza del 20 dicembre 1996, quanto, nella resistenza dell'appellata, dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 20 febbraio 2001. Ricorre per la cassazione la Regione soccombente, con due motivi, cui resiste con controricorso l'intimata.
Quest'ultima ha anche depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, "in limine", che l'odierno, tempestivo deposito (art. 372 C.p.c.) della delibera della Giunta regionale del Lazio n. 765 del
2001, autorizzativa del presente ricorso, ne determina l'ammissibilità.
Col primo motivo, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. e contraddittoria e insufficiente motivazione nonché violazione
dei principi in tema di concessione di pubbliche sovvenzioni, la ricorrente rileva che a torto i giudici di merito hanno fatto gravare su di essa l'onere di provare l'inadempimento della controparte agli obblighi derivanti dalla convenzione, quando viceversa incombeva alla società convenuta di provare il fatto estintivo della pretesa avversaria, ovvero l'esatto adempimento, mediante il deposito del rendiconto economico integrato dalla documentazione del caso. Per altro il mancato adempimento, nei termini prescritti, dell'obbligo di rendiconto ha impedito all'Amministrazione di verificare se i fondi pubblici erogati siano stati correttamente destinati al perseguimento degli scopi d'istituto, ciò che ha comportato la decadenza dal beneficio, dichiarata con delibera della Giunta regionale 24 luglio 1990 n. 5755.
Col secondo mezzo, denunciando la violazione dei principi in tema di obbligo di rendiconto e della legge regionale 6 aprile 1978 n. 14 nonché errata interpretazione della convenzione, con violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., sostiene che la Corte ha disconosciuto il preciso diritto dovere dell'Amministrazione di esercitare un controllo documentale sui finanziamenti erogati, allorquando ha richiamato, senza fondamento, l'assenza di contestazioni della Regione circa la tenuta dei corsi ovvero la mancata applicazione della clausola
risolutiva contemplata dall'art. 7 della convenzione: la quale ultima afferiva infatti ad inadempienze e irregolarità che fossero emerse durante lo svolgimento delle attività formative e non già all'obbligo di rendere il conto finale delle spese sostenute dall'ente gestore.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, pur dando atto che dalla società Cobarr non è stato mai depositato il rendiconto prescritto dall'art. 5 della Convenzione, reputa tuttavia indimostrato l'inadempimento della convenuta, dal momento che quella semplice omissione non basta a documentarlo. Se era obbligo primario della Cobarr svolgere il corso di formazione professionale per il quale aveva ricevuto il contributo regionale di lire 63.560.000, non è stato tuttavia provato dalla Regione, che ne era onerata, che quel corso non sia stato effettivamente tenuto e che non siano state quindi dalla Cobarr sostenute spese.
Nemmeno, risulta, argomenta ancora la Corte, che la Regione abbia mai contestato alla Cobarr il mancato svolgimento del corso ovvero gravi irregolarità della gestione, con conseguente richiesta di risoluzione, in forza della clausola contemplata nell'art. 7 della Convenzione.
Peraltro l'art. 6 della medesima Convenzione, conclude il giudice di appello, non prevede sanzioni per il mancato deposito del conto nei sessanta giorni dal termine del corso, tanto meno l'obbligo di restituire la sovvenzione ricevuta.
Orbene, a fronte della prospettazione dell'attrice (la quale, adducendo il mancato deposito del rendiconto a prova del mancato svolgimento del corso di formazione, in violazione degli obblighi assunti con la convenzione, ha chiesto la restituzione del contributo versato alla società inadempiente, pretesa questa nella quale è implicitamente contenuta la sua naturale premessa giuridica, ovvero una domanda di risoluzione per inadempimento), non v'è chi non veda quanto incongrua sia la risposta data dalla Corte d'appello;
la quale, da un lato dando atto che il rendiconto non è stato depositato e dall'altro facendo gravare sull'attrice la prova (asseritamente non raggiunta) dell'inadempimento della controparte, si pone in aperto contrasto con l'insegnamento di questo Supremo Collegio, secondo cui il creditore attore in risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre compete al debitore convenuto dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533). E pertanto è facile rilievo che, nella fattispecie, alla Regione toccava solo di provare l'esistenza, in capo alla Cobarr, dell'obbligo convenzionale di istituire e gestire regolarmente il corso;
mentre era onere della Cobarr, per sottrarsi alla domanda (implicita) di risoluzione e a quella (esplicita e conseguente) di restituzione (artt. 1453 e 1458 c.c.), dimostrare di nulla dover restituire, per aver destinato il contributo allo scopo pattuito, in conformità degli obblighi sottoscritti (salva, in ogni caso, la valutazione delle eventuali conseguenze, sul piano del sinallagma contrattuale, anche della sola violazione dell'obbligo di tempestivo rendiconto).
Non essendosi uniformata a questi principi, la sentenza, in accoglimento del ricorso, dev'essere cassata, col rinvio, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo.

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