Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2018, n. 04898

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2018, n. 04898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04898
Data del deposito : 1 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 62-2016 proposto da: E-EGREEN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell'avvocato E N, rappresentata e difesa dall'avvocato G F;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende;
REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VARRONE

9, presso lo studio dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PALLOTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati E Z, C D e C L;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 258/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 13/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. R F;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati S T per delega dell'avvocato G F, A G e Bruna D'Amaro Pallottino.

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. E-Egreen ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, contro la Regione Veneto ed il Consorzio di Bonifica Piave avverso la sentenza n. 258 del 13 ottobre 2015, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato il ricorso in sede di legittimità, proposto da essa ricorrente nel 2012 al fine di ottenere l'annullamento di alcuni atti emessi a seguito del procedimento amministrativo introdotto con un'istanza dell'aprile 2010 dalla ditta Visentin Tadiana. Con tale istanza si chiedeva una concessione a derivare moduli 50,00 d'acqua per uso idroelettrico dallo scarico del Canale della Vittoria Ric. 2016 rt. 00062 sez. SU - ud. 24-10-2017 -2- in località Palazzon nel Comune di Spregiano. A seguito dell'avviso di presentazione della domanda pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto venivano presentate domande concorrenti, fra cui una della E-Green s.r.l. ed altra del consorzio qui intimato. Espletata l'istruttoria, veniva rimessa apposita relazione alla Commissione Tecnica presso la Direzione regionale Difesa del Suolo e detta commissione, esaminati i progetti concorrenti, con proprio parere n. 5 del 2012 riteneva preferibile la domanda presentata dal Consorzio di Bonifica Piave e di tale parere prendeva atto l'amministrazione regionale (e per essa la Segreteria Regionale per l'Ambiente - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso) con decreto dirigenziale n. 465 del 13 luglio 2012. 2. Con il ricorso al TSAP la E-Egreen s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, tale decreto, il parere n. 5 del 19 aprile 2012 espresso dalla Commissione Tecnica, la Relazione Istruttoria predisposta dall'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso (di cui alla nota prot. 136449 del 22 marzo 2012), l'ordinanza istruttoria del 22 agosto 2011, il verbale di visita istruttoria del 29 settembre 2011 e ogni altro atto conseguente e/o presupposto, deducendone l'illegittimità sulla base di tre motivi.

3. Al ricorso per cassazione contro la sentenza del TSAP, che propone quattro motivi, hanno resistito con separati controricorsi la Regione Veneto ed il Consorzio di Bonifica Piave.

4. La ricorrente ed il Consorzio di Bonifica Piave hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta "violazione/falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in relazione alla D.G.R. Veneto n. 1664 del 22.6.2010 [avente] ad oggetto "procedure per la presentazione e la pubblicazione di domande e concessione di derivazione d'acqua e relativi atti istruttori" e all'art. 12 Ric. 2016 n. 00062 sez. SU - ud. 24-10-2017 -3- comma 2 L.R.V. n. 19/1998, con riferimento alla mancata previsione della scala di monta e del D.V.M. nel progetto presentato dal Consorzio d Bonifica del Piave". L'illustrazione del motivo esordisce riproducendo le enunciazioni con cui il TSAP ha riassunto la prospettazione della qui ricorrente, cui la doglianza oggetto del motivo si riferisce. Essa ha avuto il seguente tenore: «la società ricorrente ha in sintesi lamentato che la domanda presentata dal Consorzio Bonifica del Piave, sulla base delle disposizioni vigenti al momento della sua presentazione (che prevedevano la separazione tra il procedimento di concessione della derivazione e quello di autorizzazione all'esercizio e che pertanto imponevano la immediata presentazione anche della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto), non avrebbe neppure potuto essere ammessa alla procedura in concorrenza in quanto il relativo progetto non prevedeva né la scala di monta per la fauna ittica, né gli accorgimenti necessari a garantire un adeguato deflusso minimo vitale. Tali gravi carenze, che riguardavano elementi essenziali del progetto, non avrebbe[ro] potuto del resto essere sanate nel corso del procedimento, determinandosi altrimenti una manifesta violazione del principio della par condicio dei concorrenti». A tale riproduzione segue, quindi, la riproduzione di un brano della motivazione con cui il TSAP ha disatteso la doglianza. Esso è del seguente tenore: «Deve innanzitutto rilevarsi che le carenze da cui sarebbe stato affetto il progetto del Consorzio di Bonifica del fiume Piave, consistenti nella mancanza sia della scala di monta per la fauna ittica, sia di opportuni accorgimenti necessari ad un adeguato deflusso del minimo vitale, non attengono come tali al procedimento relativo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, qual è quello in relazione al quale sono stati emanati i provvedimenti Ric. 2016 n. 00062 sez. SU - ud. 24-10-2017 -4- impugnati, quanto piuttosto a quello relativo al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto». La riproduzione del brano motivazionale, peraltro, risulta omissiva: a) sia del seguente inciso finale, posto tra parentesi: «(come del resto ammesso, sia pur implicitamente, dalla stessa società ricorrente)»;
b) sia di quello successivo, in cui il TSAP si è così espresso: «Dette carenze pertanto non avrebbero mai potuto sic et simpliciter determinare automaticamente il rigetto della richiesta della domanda proposta dal Consorzio di Bonifica per ottenere la concessione di derivazione d'acqua dallo scarico del canale Vittorio ad uso idroelettrica, giacché, quanto meno, esse sarebbero divenute rilevanti solo all'esito della procedura concorrenziale tra le domande presentante, qualora fosse stata ritenuta preferibile proprio quella del Consorzio: un provvedimento di immediata esclusione dalla procedura concorrenza, di cui la ricorrente ha lamentato la mancata adozione da parte dell'amministrazione regionale convenuta, non si sarebbe sottratto, a tacer d'altro, ad una valutazione di illegittimità per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, trattandosi di un provvedimento inconferente, inadeguato ed inutile, non ostando in alcun modo quelle asserite carenze progettuali alla valutazione della domanda di rilascio della concessione di derivazione d'acqua.». Mette conto di osservare che tanto il suddetto inciso, quanto la motivazione sub b), non vengono considerati in alcun modo nella successiva attività argomentativa del motivo.

1.1. Ebbene, prima ancora di passare alla considerazione di tale attività, si deve rilevare allora che il motivo, stante la mancata considerazione della motivazione nella sua interezza, non presenta la struttura propria, secondo il principio della idoneità al raggiungimento dello scopo che connota l'attività processuale, del motivo di impugnazione, giacché un motivo di impugnazione, dovendosi concretare nella critica alla motivazione resa dalla sentenza impugnata, Ric. 2016 n. 00062 sez. SU - ud. 24-10-2017 -5- deve necessariamente correlare il suo apparato argomentativo alla motivazione che si intende criticare, considerandola non già in modo parziale, rispetto a ciò che ne è oggetto, ma nella sua completezza. In caso contrario la parziale considerazione ella motivazione priva il preteso motivo di impugnazione già astrattamente della idoneità allo scpo. Nella specie, già la mancata considerazione dell'inciso in cui il TSAP ha fatto riferimento all'ammissione implicita sub a) comporta che il motivo non rispetti il suddetto requisito di idoneità allo scopo ed ancora più lo comporta l'omessa considerazione della motivazione sub b). Tanto esimerebbe dalla considerazione della successiva illustrazione del motivo, in quanto paleserebbe la sua inammissibilità.
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